La giurisdizione del giudice ordinario sugli atti organizzativi delle aziende sanitarie (TAR Toscana n. 2 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui il direttore generale di un’azienda sanitaria istituisce una struttura operativa complessa e la incardina presso un dipartimento costituiscono atti di macro-organizzazione di diritto privato, adottati in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 e sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. La scelta legislativa di disciplinare organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie con atti aziendali privatistici, in coerenza con l’autonomia imprenditoriale, non è sindacabile dal giudice amministrativo. Analoga conclusione vale per l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, espressione di scelta fiduciaria del datore di lavoro pubblico. La controversia sul rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario e direttore di una struttura operativa complessa di otorinolaringoiatria presso un’azienda ospedaliero-universitaria, ha impugnato il provvedimento con cui il direttore generale ha istituito una nuova struttura complessa di audiologia e chirurgia robotica ed oncologica testa-collo, collocandola in un diverso dipartimento e sopprimendo la struttura semplice di audiologia. Ha impugnato altresì la proposta di istituzione, le note e i verbali del comitato consultivo universitario, le intese con l’ateneo e la deliberazione dell’ente di supporto tecnico-amministrativo recante l’avviso di selezione pubblica per la direzione della nuova struttura.
Secondo il ricorrente, la riorganizzazione avrebbe svuotato di competenze la struttura che egli dirige, in violazione dell’atto aziendale e dell’art. 43 della legge regionale Toscana n. 40/2005, con eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. L’amministrazione e l’università hanno eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione e la ritiene fondata. Il provvedimento impugnato è un atto di organizzazione con cui il direttore generale ha costituito un’ulteriore struttura, comprendente le funzioni della soppressa struttura semplice e i compiti di chirurgia robotica ed oncologica, incardinandola presso un diverso dipartimento.
Richiamando un orientamento costante, il Collegio afferma che i provvedimenti organizzativi delle aziende sanitarie, compresi quelli di macro-organizzazione, sono atti negoziali sottratti alla cognizione del giudice amministrativo. La decisione di istituire una struttura operativa complessa e di incardinarla presso un dipartimento è atto di macro-organizzazione disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’azienda, strumentale al fine pubblico.
Il Tribunale sottolinea la diversità rispetto agli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni in genere. Le aziende sanitarie sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; per una scelta legislativa non sindacabile dal giudice amministrativo, la loro organizzazione è disciplinata da atti aziendali di diritto privato, e non da provvedimenti pubblicistici, come confermato da Cons. Stato Sez. III n. 2531 del 2019.
La giurisdizione del giudice ordinario è confermata dalla natura della controversia, che concerne il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999. Quando la parte datoriale è l’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e opera il principio dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamato da Cass. civ., Sez. Un. n. 8633 del 2020 e Cass. civ., Sez. Un. n. 10406 del 2013.
Rientra parimenti nel giudice ordinario l’impugnazione dell’avviso di selezione per la direzione della nuova struttura. La determinazione che indice un nuovo avviso pubblico, anziché procedere allo scorrimento della terna, si compendia in un atto adottato in base ai poteri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario anche in virtù del principio di concentrazione delle tutele (così Cass. civ., Sez. Un. n. 19668 del 2020).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.