Legame di parentela non basta a fondare inaffidabilità all’uso delle armi (TAR Lombardia n. 335 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico di inaffidabilità all’uso delle armi, pur connotato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, deve fondarsi su elementi concreti e verificabili e non su mere congetture. Il semplice legame di parentela con soggetti pregiudicati, in assenza di ulteriori circostanze, non costituisce da solo elemento giustificativo del giudizio probabilistico di non affidabilità: occorre il riscontro di una stabile frequentazione o di una contiguità effettiva. I provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca del porto d’armi, adottati sul solo vincolo formale di parentela senza accertamenti sulla condotta di vita, sono illegittimi per difetto istruttorio e motivazionale, con ridondanza in eccesso di potere. Tale vizio non può essere colmato dalle relazioni depositate in giudizio dall’Amministrazione, che integrano inammissibili integrazioni postume.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio e legittimo detentore di diversi fucili e carabine, riceveva la notifica del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti emesso dal Prefetto, seguito dalla revoca del porto d’armi disposta dal Questore.
Entrambi i provvedimenti si fondavano su una nota di polizia che dava atto di stretti vincoli familiari del ricorrente con persone pluripregiudicate per reati inerenti la criminalità organizzata, nonché della sua qualità di congiunto di persona ristretta in carcere per associazione di stampo mafioso. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo violazione degli artt. 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina degli artt. 39 e 43 TULPS, che attribuiscono all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella formulazione del giudizio prognostico sul pericolo di abuso delle armi. Richiamata la Corte Costituzionale n. 440 del 16.12.1993, il Collegio ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto e che il controllo amministrativo deve essere particolarmente penetrante.
Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata: deve conformarsi a criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza e proporzionalità. Il giudizio di pericolo, di natura probabilistica, deve avere agganci concreti con la realtà e non può fondarsi su mere congetture (richiamate Cons. Stato n. 923 del 26.1.2023 e n. 9818 del 6.12.2024).
Applicando tali principi, il TAR rileva che il provvedimento prefettizio non indica quanti e quali siano i familiari pluripregiudicati né il rapporto di parentela, e soprattutto non afferma alcuna frequentazione con gli stessi. Il ragionamento dell’Amministrazione si risolve in un salto logico: dalla mera parentela si presume la frequentazione e da questa il pericolo di abuso. Richiamando la giurisprudenza in fattispecie analoghe (Cons. Stato n. 2312 del 6.5.2014, con i precedenti ivi citati), il Collegio afferma che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può giustificare il giudizio di non affidabilità.
Analoghe considerazioni valgono per la revoca del porto d’armi, anch’essa fondata su generici vincoli di parentela e intrinsecamente contraddittoria: il riferimento è a un solo parente e la sua restrizione in vinculis esclude un pericolo attuale di uso illecito delle armi. Rileva inoltre, per entrambi i provvedimenti, un vizio istruttorio per carenza di accertamenti concreti sulla condotta di vita del ricorrente e sull’assenza di elementi sopravvenuti rispetto alle pregresse valutazioni.
Il Collegio esclude infine che i vizi possano essere colmati dalle relazioni depositate in giudizio, qualificate come inammissibili integrazioni postume (TAR Brescia n. 940 del 23.11.2024; Cons. Stato n. 2843 dell’11.5.2018). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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