Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2675 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Un siffatto prelievo, ancorché denominato contributo di solidarietà, è inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore; esso è inoltre incompatibile con il principio del pro rata. Per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro resta quello dell’originario art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, e non trovano applicazione le modifiche in peius introdotte da atti degli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata operata dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. La richiesta di riliquidazione di un trattamento pensionistico, ove sia in contestazione l’ammontare per l’applicazione di una trattenuta illegittima, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non già a quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. o all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che presuppone un credito liquido ed esigibile.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti impugnava la sentenza della Corte d’appello di Torino che, confermando la pronuncia di primo grado, l’aveva condannata a restituire al pensionato, nei limiti della prescrizione decennale, le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico in godimento dal 1° luglio 2006, nonché a riliquidare la quota A della pensione secondo la disciplina previgente alle modifiche regolamentari del 2004 e a corrispondere gli arretrati. Avverso tale decisione la Cassa proponeva quattro motivi di ricorso per cassazione, contestando la legittimità del contributo, il criterio di riliquidazione, l’estensione temporale della condanna alla restituzione e il termine di prescrizione applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, richiamando un orientamento consolidato. Quanto al primo motivo, concernente la legittimità del contributo di solidarietà, ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre una trattenuta su un trattamento già determinato, poiché tale misura costituisce un prelievo che, al di là del nomen, non è riconducibile a un criterio di determinazione della pensione e può essere introdotto solo dal legislatore, trattandosi di una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost.. Il percorso argomentativo, avviato con la pronuncia n. 25212/2009, è stato confermato da numerose decisioni successive, ivi comprese quelle citate nella motivazione, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio del pro rata per il trattamento decorrente dal luglio 2006. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 17742/2015 e n. 18136/2015, secondo cui solo a partire dal 1° gennaio 2007 le Casse privatizzate, nell’esercizio del potere regolamentare, sono tenute a tenere “presente” il principio del pro rata e a bilanciarlo con i criteri di gradualità ed equità tra generazioni, potendo così temperare i criteri originari di cui alla legge n. 335/1995. Per i periodi antecedenti, invece, resta fermo il rispetto del pro rata come concepito dall’originario art. 3, comma 12, e le delibere regolamentari anteriori che non vi si conformavano devono ritenersi illegittime.
Il terzo motivo è stato rigettato perché la Cassa non ha precisato le ragioni per cui la condanna alla restituzione delle trattenute, pronunciata sino alla data della decisione e non pro futuro, dovesse ritenersi erronea, né si è confrontata con la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato la genericità dell’appello sul punto. La condanna sino al momento della decisione, basata su dati ritualmente acquisiti, non è stata ritenuta viziata.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale, chiarendo che la prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. e all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., trattandosi di indebita trattenuta che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione. La Corte ha infine applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in conformità alla valutazione legale tipica di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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