Detassazione Tremonti ambiente e cumulo con conti energia: il limite del 20% si calcola sul costo totale dell’investimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 3345 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6 legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente), il controllo circa la ricorrenza dei presupposti agevolativi spetta all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 300/1999, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie. La tariffa incentivante del c.d. II conto energia non è cumulabile con la detassazione ambientale oltre il limite del 20 per cento del costo complessivo dell’investimento: ne consegue che la variazione in diminuzione del reddito imponibile non può essere calcolata sull’intero sovraccosto per finalità ambientali, ma solo sulla quota non eccedente detto limite, da determinarsi con approccio incrementale ed escludendo dal calcolo i costi e i vantaggi operativi, in applicazione del Reg. CE n. 800/2008. Rientra nella giurisdizione del giudice tributario la controversia concernente l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio ridetermina l’imponibile applicando detto limite, trattandosi di atto impositivo individualizzato, ancorché la cognizione si estenda a questioni riguardanti l’an e il quantum della pretesa.
Il Fatto
La società, per l’anno d’imposta 2010, presentava dichiarazione integrativa a favore con cui intendeva fruire della detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6 legge n. 388/2000, in relazione a un impianto fotovoltaico per il quale aveva già ottenuto la tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. II conto energia). L’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione il maggior imponibile, rideterminando la variazione in diminuzione: pur non contestando la cumulabilità dei benefici, l’Ufficio riteneva deducibile solo il 20 per cento dell’investimento complessivo, pari a una minor somma rispetto a quella indicata in dichiarazione.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il recupero ma non dovute le sanzioni. La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Ufficio. Avverso tale sentenza la sola contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società denunciava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che il controllo sul rispetto dei limiti del cumulo tra la detassazione ambientale e le tariffe incentivanti spettasse esclusivamente al GSE, quale soggetto competente sui conti energia, e non all’Agenzia delle entrate.
La Corte disattende la censura richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25479/2021, secondo cui la giurisdizione tributaria è confermata sugli “atti impositivi individualizzati”, mentre quella amministrativa riguarda solo gli “atti amministrativi generali” non contenenti una pretesa tributaria sostanziale. Poiché l’atto impugnato è un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rideterminato l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Sez. U. n. 26817/2024; Cass. n. 29684/2025). La Corte precisa inoltre che l’attività di controllo sui presupposti dell’agevolazione spetta all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 300/1999, essendo attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta dati statistici (Cass. n. 37152/2022).
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la sentenza per aver qualificato il limite del 20 per cento come limite alla variazione in diminuzione del reddito e non come tetto al risparmio di imposta, deducendo anche un vizio di motivazione apparente.
La Corte ritiene il motivo infondato. Ricostruito il quadro normativo – art. 9 d.m. 19 febbraio 2007, che esclude le tariffe incentivanti per gli impianti che abbiano goduto di incentivi pubblici eccedenti il 20 per cento del costo dell’investimento, e art. 19 d.m. 5 luglio 2012, che ha chiarito la possibilità di cumulo – la Corte afferma che il limite si calcola sul costo totale dell’investimento e non sul risparmio fiscale, e che nel determinare il sovraccosto con approccio incrementale vanno esclusi i costi e i vantaggi operativi (Cass. n. 8052/2025, Cass. n. 29684/2025, Cass. n. 29703/2025). La Corte richiama altresì l’art. 36 d.l. n. 124/2019 che ha acclarato il divieto di cumulo per i conti energia III, IV e V (Cass. n. 15451/2023), confermando che la sentenza impugnata si è conformata ai principi di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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