Opposizione a decreto ingiuntivo, transazione e riduzione della somma ingiunta (TAR Sicilia n. 1978 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse, provocando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione. Il giudice non ha potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, salvo l’onere di regolare le spese. Ove l’improcedibilità dell’opposizione derivi da transazione che modifichi la somma ingiunta, trova applicazione l’art. 652 cod. proc. civ., norma processuale speciale che impone la riduzione della somma a quella stabilita dalle parti. La rideterminazione opera nei limiti dell’accordo e con detrazione di quanto già corrisposto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, davanti al TAR Sicilia, un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato al Comune opponente il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio. Il Comune proponeva opposizione, confluita nel medesimo giudizio.
Nel corso del procedimento l’ATO, a seguito dell’approvazione regionale con efficacia retroattiva della tariffa a consuntivo, emetteva note di credito e fatture integrative che riducevano il credito/debito. Le parti stipulavano quindi un accordo transattivo, con pagamento rateizzato della sola sorte capitale e reciproche concessioni, comprensivo dell’impegno della società a non dare esecuzione al decreto e a rinunciarvi all’esaurimento del piano. Su questa base le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi l’improcedibilità dell’opposizione per sopravvenuta carenza di interesse; la società chiedeva altresì dichiararsi la definitività del decreto in caso di mancato pagamento delle rate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta, e il giudice, privo di potere d’ufficio e del compito di sostituirsi al ricorrente, non può che prendere atto della carenza sopravvenuta di una condizione dell’azione. Il principio è sostenuto dal richiamo a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216 e a Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021 n. 6256. La fattispecie è tanto più evidente a fronte di reciproche concessioni che definiscono transattivamente il giudizio, pur con le riserve sul soddisfacimento integrale del credito.
Il Collegio esamina poi la domanda della società volta a ottenere la declaratoria di definitività del decreto in caso di inadempimento del piano rateale. Richiama l’art. 6 dell’accordo transattivo, che esclude la natura novativa del credito e prevede la risoluzione dell’accordo con facoltà di agire per l’intero importo residuo in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il periodo di tolleranza.
Per regolare la materia il giudice applica l’art. 652 cod. proc. civ., norma processuale speciale che disciplina l’ipotesi in cui, nel giudizio di opposizione, le parti si concilino: il giudice dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto oppure riduce la somma a quella stabilita dalle parti, restando fermi gli atti esecutivi compiuti e l’ipoteca fino a concorrenza della somma ridotta.
Da tale disciplina consegue che, ferma l’improcedibilità dell’opposizione, la somma originariamente ingiunta va ridotta secondo quanto stabilito dalle parti, con ulteriore detrazione di quanto già versato a titolo di prima rata. Le spese del giudizio sono interamente compensate, come richiesto dalle parti. Il dispositivo dichiara l’improcedibilità, dispone la riduzione della somma e compensa le spese.
Nota della Redazione
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