Terzo condono in area vincolata: precluso l’amplesso con nuovo volume (TAR Sicilia n. 1979 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli paesaggistici sono sanabili solo se congiuntamente realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’ampliamento che comporti nuova superficie o nuovo volume, rientrante nella tipologia n. 1, non è condonabile, ed è irrilevante che il vincolo sia relativo e non assoluto. In tale ipotesi il parere della Soprintendenza ha carattere vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta. La violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990 non è deducibile per gli atti vincolati, poiché l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, esclude l’annullabilità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non può essere invocato per ottenere la persistenza dell’illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta di condono ex art. 32, l. n. 326/2003, volta a regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato, nonché la successiva nota con cui il Comune ha denegato la sanatoria.

Il ricorso ha dedotto tre censure: omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; difetto di istruttoria, per il solo richiamo alla circolare dipartimentale; eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto ai titolari di immobili della stessa zona che avevano ottenuto il nulla-osta prima della Corte cost. n. 252/2022. L’Amministrazione regionale si è costituita, il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono edilizio richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato: le quattro condizioni di sanabilità devono sussistere congiuntamente e tra esse rileva la tipologia dell’abuso. L’ampliamento con nuova volumetria e superficie rientra nella tipologia n. 1 dell’allegato 1 e non tra le opere minori suscettibili di regolarizzazione.

Sul versante dei vincoli, la sentenza valorizza la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge reg. Sic. n. 19/2021 e ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali sui limiti massimi del condono. Superato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.

Il giudice verifica poi l’apposizione del vincolo sull’area: i decreti assessoriali del 1966 e del 1979, il D.A. n. 7720/1995 e il Piano paesistico delle Isole Eolie del 2001 hanno mantenuto la tutela senza soluzione di continuità. L’opera risulta ultimata dopo la decorrenza del vincolo.

Da qui l’infondatezza del primo motivo: essendo l’atto vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, e il terzo periodo della stessa norma — che richiama solo il secondo periodo — resta inapplicabile ai provvedimenti vincolati. Il secondo motivo cade perché, accertata l’insanabilità, nessun approfondimento istruttorio era dovuto e il parere della Soprintendenza è vincolato. Il richiamo alla circolare n. 2 soddisfa l’obbligo di motivazione. Il terzo motivo è respinto: la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può fondare la pretesa a perseverare nell’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per inutilità. Ricorso rigettato, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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