Vendita dei beni confiscati: competenza del giudice del provvedimento ablativo (Cass. pen. Sez. I n. 36900 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere le questioni relative agli adempimenti esecutivi — e in particolare a disporre la vendita dei beni confiscati — appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al giudice dell’esecuzione. Il principio si applica anche alla confisca per equivalente, poiché l’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., nel suo generico riferimento alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, si prestava ad essere applicato ad ogni tipo di confisca già prima della novella. La questione di diritto intertemporale relativa all’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, è irrilevante: la vendita del bene confiscato non coinvolge il titolo esecutivo e non richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, declinava la competenza a provvedere su una istanza della Procura generale volta a disporre la vendita di immobili e diritti oggetto di confisca. La confisca era stata disposta con sentenza del Tribunale di Udine, poi parzialmente riformata in appello. Il giudice dell’esecuzione riteneva che la competenza spettasse, ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen., al giudice che aveva adottato il provvedimento ablativo, ossia al Tribunale di Udine, e trasmetteva gli atti.
Il Tribunale di Udine, a sua volta, sollevava conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen. Sosteneva che i beni da vendere erano oggetto di confisca per equivalente ai sensi degli artt. 322-ter cod. pen. e 1, comma 143, l. n. 244 del 2007, di natura sanzionatoria, e che rispetto ad essa non trovasse applicazione il testo novellato dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice competente sarebbe stato, quindi, il giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il conflitto sussiste: due giudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Cassazione.
Sul merito, la Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità. Già con la pronuncia Sez. I n. 41216 del 2018 si era affermato che la competenza a risolvere le questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al giudice dell’esecuzione. Il principio è stato poi consolidato da Sez. I n. 38845 del 2024, secondo cui tale competenza spetta al giudice del provvedimento ablativo anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile. La norma di riferimento è l’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., i cui richiami alla cancelleria e al giudice sono stati intesi, sin dalla prima pronuncia successiva all’entrata in vigore del codice, come riferimenti al giudice che ha disposto l’abazione. L’indirizzo è ormai diritto vivente, come confermato da decisioni recenti.
Il Tribunale di Udine riteneva di differenziare il caso, trattandosi di confisca per equivalente disposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ma non spiegava perché a tale confisca dovessero applicarsi regole di competenza diverse. La Corte osserva che il testo attuale dell’art. 86 contiene, per effetto del comma 1-bis, uno specifico riferimento alla confisca per equivalente, il che rende insostenibile la tesi dell’inapplicabilità della norma.
La questione di diritto intertemporale è però del tutto irrilevante. Il testo dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., nel generico riferimento alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, si prestava ad essere applicato ad ogni tipo di confisca già prima della novella, in mancanza di disposizioni derogatorie. Non vi è alcun aggancio testuale che giustifichi una diversità di disciplina, e il sistema processuale non necessita di differenziazioni nella procedura di vendita a seconda della tipologia di confisca.
Non è utile, in senso contrario, il richiamo alla giurisprudenza che attribuisce al giudice dell’esecuzione l’individuazione dei beni da sottoporre ad ablazione, la sostituzione del bene con altro cespite o con somme di denaro e la riduzione delle somme confiscate. Tali competenze coinvolgono il titolo esecutivo e ne presuppongono il controllo in fase esecutiva. La vendita di un bene confiscato, invece, non coinvolge il titolo esecutivo, avviene a valle rispetto alle questioni su di esso e non richiede l’intervento necessario del giudice dell’esecuzione. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Udine, quale giudice che ha adottato il provvedimento ablativo.
Nota della Redazione
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