Termine d’appello prorogato di quindici giorni per l’imputato giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. IV n. 36914 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di giudizio celebrato in assenza dell’imputato, il termine per la proposizione dell’impugnazione è prorogato di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. La proroga opera in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 e si cumula al termine ordinario decorrente dalla scadenza prevista dai commi 1 e 2 della medesima disposizione. Ne consegue che l’appello proposto oltre il termine ordinario, ma entro quello prorogato, è tempestivo, con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità fondata sul solo termine ordinario. Il giudice di legittimità annulla quindi senza rinvio la sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti al giudice del merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani per il reato di furto in abitazione aggravato. Il giudice territoriale aveva ritenuto l’impugnazione tardiva, perché depositata oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla emissione della sentenza con motivazione contestuale.

Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme processuali in materia di termini di impugnazione e sostenendo che, essendo stata giudicata in assenza, il termine doveva intendersi prorogato, con conseguente tempestività dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha accolto il ricorso, muovendo dalla ricostruzione del regime dei termini di impugnazione. Dalla data di emissione della sentenza con motivazione contestuale decorre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 544, comma 1 e dell’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., il termine ordinario di quindici giorni per la proposizione dell’appello.

La Corte ha però rilevato che, nel caso concreto, l’imputata era stata giudicata in assenza, come attestato dal relativo verbale. Trova dunque applicazione l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, che in tale ipotesi proroga di quindici giorni i termini per la proposizione dell’impugnazione.

Il Collegio ha inoltre verificato l’applicabilità della norma alla controversia alla luce della disciplina transitoria contenuta nell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, escludendo così qualsiasi problema di successione delle leggi processuali nel tempo.

Sulla base di tale coordinamento, la Corte ha concluso che l’appello, presentato oltre il termine ordinario ma entro quello prorogato, doveva considerarsi tempestivo. La declaratoria di inammissibilità resa dal giudice territoriale è stata pertanto ritenuta illegittima.

Ne è derivata l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con contestuale trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo per l’ulteriore corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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