L’esonero dalla revocatoria per i pagamenti nei termini d’uso esclude le contestazioni basate su fatti tardivi (Cass. civ. Sez. 1 n. 16906 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, grava sul convenuto l’onere di provare i presupposti dell’esonero di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., ma la contestazione di quei presupposti da parte dell’attore costituisce una mera difesa, che rientra nelle eccezioni in senso lato ed è pertanto rilevabile d’ufficio e proponibile anche in appello. Tale eccezione è però ammissibile solo se fondata su fatti già ritualmente e tempestivamente acquisiti al giudizio, non essendo consentito introdurre tardivamente fatti storici nuovi. La produzione di un documento oltre le preclusioni istruttorie, non sanzionata dal giudice di primo grado, è insindacabile in appello dalla parte vittoriosa, che non ha alcun onere di impugnazione sul punto. Quanto ai termini d’uso, la prassi difforme dalle previsioni contrattuali deve essere stabile e consolidata: il pagamento effettuato nel termine contrattualmente pattuito non è revocabile, anche se non rientra nel dato statistico prevalente, ove la prassi consista in scadenze differenziate ma pur sempre interne ai limiti pattizi.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società concessionaria di autovetture aveva proposto un’azione revocatoria fallimentare nei confronti della società concedente e della banca finanziatrice, avente ad oggetto alcuni pagamenti effettuati nel periodo sospetto, per un importo complessivo di € 327.859,39. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della concedente e respinto la domanda verso la banca, ritenendo i pagamenti effettuati nei termini d’uso, con conseguente esonero dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall.. La sentenza era stata confermata dalla corte d’appello e la curatela aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla dedotta inammissibilità dell’eccezione di inapplicabilità dell’esenzione, perché basata su un fatto – la risoluzione del contratto di concessione – introdotto tardivamente. Premesso che la contestazione dei presupposti dell’esonero integra una mera difesa riconducibile alle eccezioni in senso lato, ammissibile anche dopo le preclusioni assertorie e in appello, la Suprema Corte ha precisato che tale eccezione deve pur sempre fondarsi su fatti ritualmente acquisiti al processo. Nel caso di specie, la circostanza della risoluzione era stata allegata solo nella memoria depositata nel terzo termine ex art. 183 c.p.c., e senza di essa non poteva ipotizzarsi l’estraneità dei pagamenti all’attività d’impresa, trattandosi di corrispettivi per autovetture cedute e rivendute nell’ambito del rapporto di concessione. Il fatto tardivo non poteva quindi essere valorizzato nemmeno come fatto pacifico, non risultando riconosciuto dalla controparte nei termini prospettati.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente lamentava il mancato uso in appello del documento prodotto oltre le preclusioni. La banca, integralmente vittoriosa, non aveva alcun onere di impugnare la sentenza che aveva rigettato la domanda, né poteva dolersi della mancata dichiarazione di tardività di una produzione documentale, trattandosi di un provvedimento istruttorio; la disciplina processuale, peraltro, non prevede una decisione sull’ammissibilità delle prove precostituite quali i documenti.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la tesi sulla sostituzione del termine contrattuale con quello d’uso era esposta in astratto, senza indicare i termini dell’incidenza sulla sentenza impugnata. Il quinto motivo, rubricato sotto la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., è stato invece esaminato nel merito e giudicato infondato. La ricorrente assumeva che l’analisi di 248 operazioni del 2014, con pagamenti avvenuti “nella stragrande maggioranza dei casi tra il 25esimo ed il 35esimo giorno prima della scadenza”, dimostrasse l’esistenza di una prassi sopravvenuta prevalente sui termini contrattuali. La Corte ha respinto questa ricostruzione, osservando che il dato statistico prevalente, misurato frazionando arbitrariamente il lasso temporale consentito dal contratto, non può rendere non conformi all’uso i pagamenti effettuati in un termine contrattualmente valido ma diverso. La prassi difforme, per superare le previsioni pattizie, deve essere stabile e consolidata: nel caso di specie, i pagamenti avvenivano a scadenze differenziate, ma pur sempre entro i limiti del contratto.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.