L’ordinanza sindacale contingibile e urgente e la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1865 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 è imputata al Comune e non allo Stato: la sua impugnazione va proposta nei confronti dell’ente locale, mentre deve essere estromessa l’Amministrazione statale, non essendo mutato lo status del Sindaco quale organo dell’ente. Il ricorso avverso tale provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una successiva ordinanza sindacale, adottata all’esito di istruttoria, risolva in via alternativa la medesima situazione posta a base dell’atto impugnato, rendendo certa e definitiva l’inutilità della decisione. Non residua interesse ai fini risarcitori se la relativa domanda non è stata proposta nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Comune di Priolo Gargallo e il Consorzio ricorrente avevano stipulato una convenzione di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto tredici aule di proprietà comunale, destinate ad attività didattica. Dopo il recesso del Comune dal Consorzio, l’ente avviava iniziative per il recupero dei locali e, con diffida dell’8 novembre 2023, intimava il rilascio entro sette giorni.

Con ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2024 il Sindaco, richiamate le risultanze delle indagini sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, dichiarava l’inagibilità del plesso di via Salso e disponeva il trasferimento delle classi presso i locali in uso al Consorzio, ordinando lo sgombero e l’immediata restituzione. Il Consorzio impugnava gli atti deducendo la carenza dei presupposti della contingibilità e urgenza, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la posizione del Ministero dell’Interno, costituitosi chiedendo l’estromissione. Il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui, nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze sindacali adottate ex art. 54 T.U.E.L., la legittimazione passiva spetta al Comune, mentre difetta quella di altre amministrazioni statali: l’imputazione giuridica allo Stato dell’atto dell’organo comunale ha natura meramente formale, perché il Sindaco resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale. Il Ministero è quindi estromesso dal giudizio, con richiamo a Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 912 del 2020.

Il Collegio accoglie poi l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune del 27 marzo 2024, effettuato oltre le ore 12.00, con conseguente espunzione, ferma restando l’utilizzabilità della memoria conclusionale e delle argomentazioni in essa contenute, secondo Cons. St., sez. IV, n. 7068/2023.

Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune aveva dato atto di una nuova ordinanza sindacale n. 6 del 16 febbraio 2024, con cui le cinque classi dell’edificio di via Salso erano trasferite presso locali del plesso di Largo Scuole a far data dal 19 febbraio 2024. Tale sopravvenienza determina un diverso assetto di interessi e rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, essendo venuta meno per il ricorrente ogni residua utilità di una pronuncia di accoglimento, in linea con Consiglio di Stato, sez. II, n. 742 del 2020.

Il Tribunale esclude inoltre la permanenza di un interesse risarcitorio, non dichiarato dalla parte ricorrente nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., richiamando Cons. St. Adunanza Plenaria n. 8 del 2022. Quanto alla soccombenza virtuale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *