Incompatibilità ambientale da pregiudizi penali dei familiari nel trasferimento per mobilità (TAR Liguria n. 1386 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di trasferimento per mobilità ordinaria del dipendente della Polizia di Stato può essere respinta quando nella sede richiesta si determinerebbe una situazione di incompatibilità ambientale. Tale condizione ricorre, in particolare, in presenza di un contesto familiare connotato da radicati pregiudizi penali, idoneo a condizionare l’imparzialità del dipendente o a nuocere al prestigio e al decoro dell’amministrazione. Il giudizio questorile sulla sussistenza del pregiudizio è congruo e ragionevole quando si fonda su un numero elevato di parenti attinti da precedenti penali, distribuiti in un ampio arco temporale e comprensivi di delitti contro la pubblica amministrazione. Ai fini del diniego è sufficiente la vicinanza geografica tra la sede ambita e il territorio di provenienza dei familiari, a prescindere dall’intensità dei rapporti intrattenuti con essi. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile rispetto a precedenti aggregazioni temporanee del dipendente, avendo queste natura provvisoria e finalità specifiche.
Il Fatto
Un agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso un ufficio di Genova, ha impugnato la nota del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2024, con cui è stata comunicata l’insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di trasferimento nelle sedi indicate, nonché i pareri negativi dei Questori competenti per le sedi richieste.
Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza della circolare richiamata e il difetto di motivazione dei pareri questorili, nonché l’illogicità e contraddittorietà degli stessi. Il Ministero si è costituito, eccependo l’improcedibilità per omessa impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria conclusiva della procedura di mobilità e difendendo la legittimità degli atti. All’udienza del 7 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito. Premette che l’art. 55, comma 1, del d.p.r. n. 335/1982 consente agli appartenenti ai ruoli ordinari della Polizia di Stato, che abbiano prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, di chiedere il trasferimento con la procedura di mobilità ordinaria.
Il diniego è legittimo quando nella sede richiesta si determinerebbe una situazione di incompatibilità ambientale. Sarebbe illogico accogliere la domanda per poi disporre un nuovo spostamento d’ufficio a causa di un contesto obiettivo che possa condizionare l’imparzialità del dipendente o nuocere al prestigio e alla funzionalità dell’amministrazione, come nel caso di parenti con precedenti penali residenti nel territorio. La Corte richiama Cons. St., sez. IV, n. 355 del 2021, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2580 del 2025, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 293 del 2025 e Cons. St., sez. II, ord. n. 331 del 2024.
Nel caso concreto il rigetto è motivato per relationem mediante il richiamo ai pareri negativi delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza. Il Collegio rileva che il numero di parenti attinti da precedenti penali è elevato, i reati sono distribuiti in un ampio arco temporale e comprendono delitti contro l’amministrazione della giustizia, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e finanziari. L’assoluzione del genitore del ricorrente del 1994 non esclude il contesto familiare, risultando il medesimo attualmente sotto processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Le valutazioni questorili appaiono perciò congrue e ragionevoli: a prescindere dall’intensità dei rapporti con i familiari, la presenza del dipendente nelle sedi richieste potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e l’immagine della Polizia. Ciò vale sia per i reparti del capoluogo, ove risiedono i parenti, sia per la provincia confinante con il territorio di origine, essendo la vicinanza geografica sufficiente a giustificare il parere negativo. Il precedente invocato dalla difesa è giudicato inconferente, perché fondato su un travisamento di fatto.
Quanto al secondo profilo, nessuna contraddittorietà emerge rispetto alle pregresse aggregazioni del poliziotto nel territorio, sia per la loro natura temporanea rispetto al carattere definitivo dell’assegnazione richiesta, sia per la specificità delle missioni. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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