Violazione occasionale della prescrizione integra reato ex art. 75 (Cass. pen. Sez. 7 n. 9382 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione di una prescrizione c.d. “specifica” imposta al soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, consistente nell’omessa presentazione all’autorità di pubblica sicurezza nella data stabilita, è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, a nulla rilevando l’occasionalità della condotta. Per la configurabilità del reato non è necessario accertare una volontà di ribellione all’obbligo imposto, essendo sufficiente l’inadempimento non giustificato. La ritenuta non particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla pericolosità dell’imputato che imponeva un controllo costante.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per non essersi presentato al commissariato nella data stabilita, in violazione di una prescrizione imposta in quanto soggetto sottoposto a sorveglianza speciale.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che l’occasionalità della violazione rendesse dubbia l’effettiva volontà di ribellarsi all’obbligo imposto, e ha lamentato l’omessa applicazione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, in ragione dell’esiguità della sua offensività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva ritenuto non giustificata la violazione commessa con un iter argomentativo logico e completo. La violazione, consistente nell’omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, risulta sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. “specifica”.
La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 40076 del 2017, Paternò, Rv. 270496, secondo cui la natura specifica della prescrizione violata è elemento idoneo a integrare la fattispecie penale di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, senza che sia necessario un ulteriore accertamento sulla volontà di ribellione all’obbligo.
Quanto alla mancata concessione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la norma penale, fornendo una motivazione non manifestamente illogica. La rilevante pericolosità dell’imputato, che imponeva un controllo costante da lui di fatto impedito senza alcuna valida giustificazione, è stata considerata ostativa alla declaratoria di non punibilità.
La Corte ha infine evidenziato come il ricorrente, di fatto, abbia chiesto al giudice di legittimità una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, valutazione non consentita in sede di legittimità, competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione. Ha dichiarato pertanto il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente determinata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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