Annullato lo sgombero fondato su norma abrogata e smentito dai verbali ASP (TAR Sicilia n. 3950 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione e per eccesso di potere per contraddittorietà, l’ordinanza comunale di sgombero di uno stabilimento di allevamento equino che si fondi su una norma inesistente nell’ordinamento ovvero già abrogata. Il provvedimento amministrativo che richiami a proprio fondamento una prescrizione sull’distanza delle concimaie dalle abitazioni non può essere sorretto da una disposizione non più vigente, essendo stata la stessa abrogata dall’art. 304, comma 1, lett. a), del D. lgs. n. 81 del 2008. Parimenti illegittima è l’ordinanza che risulti in contrasto con le risultanze del verbale di sopralluogo richiamato nel provvedimento medesimo, dal quale emerga il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di protezione degli animali da allevamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno stabilimento di allevamento equino, impugna l’ordinanza con cui il V Settore del Comune ha disposto lo sgombero dell’immobile adibito a ricovero dell’animale. Il provvedimento richiama l’art. 94 del D.P.R. n. 303 del 1956 e assume che il manufatto non possieda i requisiti di stalla, in particolare riguardo alle distanze dai fabbricati limitrofi.

Il ricorrente deduce incompetenza, violazione delle norme in materia igienico-sanitaria, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con le risultanze del verbale dell’ASP di Catania richiamato nel provvedimento. Con ordinanza n. 395 il Tribunale ha disposto la regolarizzazione della notificazione, eseguita poi via PEC. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinanza impugnata si fonda sull’art. 94 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il quale — osserva il giudice — è inesistente nell’ordinamento. Il Tribunale ritiene presumibile che l’amministrazione intendesse riferirsi all’art. 54, comma 5, del medesimo D.P.R., che impone la distanza di 25 metri delle concimaie dalle abitazioni.

Il percorso argomentativo si concentra però sull’abrogazione di tale disposizione. Il giudice sottolinea che l’art. 304, comma 1, lett. a), del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha abrogato la norma a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso. Il fondamento dell’ordinanza risulta, pertanto, privo di base normativa vigente.

Il Collegio esamina poi il verbale di sopralluogo dell’ASP di Catania richiamato nel provvedimento impugnato. Da esso emerge che i locali si presentavano in buone condizioni igienico-sanitarie, che l’equide versava in buono stato di salute e nutrizione, che erano rispettate le condizioni di benessere animale e che i verbalizzanti non avevano alcunché da contestare.

Da un lato l’inesistenza della norma posta a fondamento del provvedimento, dall’altro il contrasto di quest’ultimo con le risultanze del verbale richiamato integrano, secondo il Tribunale, la fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione e all’eccesso di potere per contraddittorietà.

Il ricorso viene quindi accolto, assorbite le ulteriori doglianze, con salvezza del potere dell’amministrazione competente di adottare eventuali ulteriori provvedimenti ove ne ricorrano i presupposti. Il Comune è condannato alle spese processuali, liquidate in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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