Giudizio di ottemperanza e compensazione delle spese in caso di riequilibrio finanziario (TAR Sicilia n. 2177 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la scelta del creditore di affiancare all’esecuzione dinanzi al giudice amministrativo l’azione espropriativa nelle forme ordinarie costituisce libera e legittima scelta e non integra abuso degli strumenti processuali. Accertata la soddisfazione delle pretese e dichiarata la cessazione della materia del contendere, la statuizione sulle spese resta affidata all’ampio potere discrezionale del giudice. La peculiare condizione di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente, ex art. 243-bis TUEL, l’entità del credito e il non grave ritardo nell’adempimento rispetto alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione integrale, salvo il rimborso del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato costituito da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di una somma in favore dell’originaria creditrice, oltre interessi e spese, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Deducevano l’inadempimento dell’amministrazione e chiedevano l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e l’applicazione della penalità di mora.
Il Comune si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità e infondatezza. Nel corso del giudizio depositava due determine dirigenziali con cui impegnava e liquidava le somme in favore del difensore distrattario e della creditrice, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. I ricorrenti riconoscevano la cessazione, contestando tuttavia il quantum di alcuni diritti e opponendosi alla compensazione, invocando la soccombenza virtuale e la distrazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che i provvedimenti adottati dall’amministrazione hanno soddisfatto le pretese creditorie, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, e dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere. La questione residua riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite.
Il primo passaggio argomentativo respinge l’eccezione di abuso del processo. La contemporanea pendenza del giudizio di ottemperanza e di un giudizio di esecuzione davanti al giudice ordinario, per il medesimo titolo, discende da una libera e legittima scelta del creditore, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 157 del 26.04.2024. La concorrenza dei rimedi non è quindi di per sé sintomo di abusiva proliferazione delle iniziative processuali.
Su questa base il Tribunale nega l’applicazione della soccombenza virtuale e valorizza, in senso opposto, una serie di elementi concreti. Rileva la peculiare situazione del Comune, interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL protrattasi per un considerevole lasso di tempo; rilevano l’entità del credito e il non grave ritardo nell’adempimento rispetto alla data di proposizione del ricorso.
Questi fattori giustificano, sul piano equitativo, l’integrale compensazione delle spese, con l’unica eccezione del contributo unificato, posto a carico del Comune. Il Collegio richiama espressamente l’ampio potere discrezionale in materia di spese e il riconoscimento dei giusti motivi di compensazione, citando Cass. sez. II n. 26622 del 14.10.2024, Cons. Stato n. 1218 del 2025, Cons. Stato Ad. Plen. n. 8 del 24.05.2007 e Cons. Stato nn. 4433 e 4434 del 2020.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese salvo il rimborso del contributo unificato e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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