Ordinanza sindacale contingibile e urgente e obblighi del gestore del servizio idrico (TAR Sardegna n. 411 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del servizio idrico integrato è destinatario dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale di messa in sicurezza di un serbatoio pensile quando non è provata la restituzione del bene all’ente proprietario ai sensi dell’art. 14, comma 3, della convenzione di affidamento. La messa fuori esercizio dell’impianto, di per sé, non determina l’automatica fuoriuscita del cespite dal rapporto gestorio. Il gestore resta vincolato alla conservazione e alla custodia del bene ai sensi dell’art. 14, comma 2, della convenzione. La previa comunicazione al Prefetto prescritta dall’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 non costituisce requisito di validità né condizione di efficacia del provvedimento, configurandosi come mero atto organizzativo.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore unico del servizio idrico integrato sardo, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha ordinato la messa in sicurezza di un serbatoio pensile ubicato in prossimità di un incrocio tra strade provinciali, in condizioni di degrado tali da determinare pericolo di caduta di parti in muratura sulle aree sottostanti. Il provvedimento individuava la ricorrente quale destinataria principale e, in subordine, la società proprietaria del bene.

Il ricorso, originariamente proposto in sede straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale, lamentava l’erroneità del presupposto fattuale, l’improprio utilizzo dello strumento dell’ordinanza extra ordinem per opere non provvisionali, il difetto di proporzionalità e la mancata comunicazione al Prefetto. La società proprietaria, costituitasi, contestava a sua volta di essere stata erroneamente indicata quale destinataria del comando. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la posizione della società proprietaria, qualificandola non come controinteressata ma come cointeressata all’annullamento parziale del provvedimento, poiché contesta di esserne stata erroneamente destinataria. Da tale qualificazione deriva l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione, ovvero di intervento nel processo altrui entro il termine di decadenza, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 832 del 2016 e del Cons. Stato n. 1580 del 2023. Le censure contenute nella memoria non notificata restano pertanto irritualmente proposte e non esaminabili, pena la violazione del principio dispositivo e del divieto di ultrapetizione richiamato da Cons. Stato n. 5954 del 2024.

Nel merito, il Tribunale respinge la tesi secondo cui la messa fuori esercizio del serbatoio avvenuta negli anni Novanta avrebbe comportato l’automatica restituzione del bene all’ente proprietario. L’art. 14, comma 3, della convenzione subordina la restituzione a un fatto formale, del quale non vi è alcun riscontro probatorio in atti. Il bene deve quindi ritenersi incluso nel complesso dei cespiti oggetto del rapporto gestorio, con conseguente vincolo di conservazione e custodia a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 14, comma 2, della convenzione.

Quanto ai presupposti dell’ordinanza, il Collegio ritiene il provvedimento proporzionato all’entità del pericolo: il serbatoio versa in condizioni di degrado da distacco di parti in muratura e sorge in prossimità di un incrocio ad elevato traffico veicolare. Non è irragionevole imporre opere definitive a tutela dell’incolumità, né la collocazione di transenne sulla strada sottostante, potendo la ricorrente rivolgersi agli enti competenti.

Infine, la mancata comunicazione al Prefetto non inficia la validità dell’atto. Il Cons. Stato n. 5361 del 2024, richiamando Cons. Stato n. 5780 del 2020, qualifica l’adempimento come mero atto organizzativo, non configurato dal legislatore in forma di controllo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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