Vincolo conformativo e non espropriativo nella valorizzazione del sito archeologico (TAR Sardegna n. 410 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di zona che disciplinano gli usi del territorio in funzione della valorizzazione di un sito archeologico costituiscono vincolo conformativo e non espropriativo, con la conseguenza che non sorge alcun obbligo di indennizzo. Il criterio discretivo rispetto alle prescrizioni sostanzialmente ablative risiede nella natura generale o particolare dei beni incisi. Le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità e restano sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Le osservazioni dei proprietari interessati a una variante costituiscono mero apporto collaborativo e non impongono, per il loro rigetto, una motivazione analitica. Nelle controversie espropriative i termini processuali sono dimezzati e non ammettono valutazioni atomistiche dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola con terreni nel territorio comunale, in parte confinanti con il sito archeologico, destinati a vigneti e vivaio. Con delibera consiliare del 23 aprile 2024 l’amministrazione comunale ha approvato in via definitiva una variante sostanziale al programma di fabbricazione, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio su alcune particelle e istituendo le zone H1.1 e E1.H, con limitazioni all’uso agricolo e allo ius aedificandi.
Il ricorrente ha impugnato gli atti con tre ricorsi, poi riuniti: il primo avverso le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, il secondo e il terzo avverso le delibere di adozione e approvazione definitiva della variante e delle relative norme tecniche. All’udienza ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del primo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Il primo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il secondo è irricevibile: trattandosi di procedura espropriativa, opera il dimezzamento dei termini ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2, cod. proc. amm., con deposito ridotto a quindici giorni; il ricorso, notificato il 20 novembre 2023, è stato depositato il 18 dicembre 2023. Il Collegio respinge la tesi dell’applicazione del termine ordinario: l’unitarietà formale e sostanziale dell’atto, avvinto dalla finalità espropriativa, non si presta a una valutazione atomistica del contenuto.
Nel merito, il Collegio esamina le censure sul difetto di istruttoria. Le osservazioni dei proprietari sono un mero apporto collaborativo e non richiedono, per il rigetto, una motivazione dettagliata, secondo l’orientamento richiamato (Consiglio di Stato n. 1700/2017; TAR Bologna n. 276/2018). L’interesse pubblico alla valorizzazione del sito emerge dall’ampio percorso argomentativo dell’atto, coerente con l’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, e le osservazioni erano comunque accessibili ai consiglieri.
Sul nodo centrale, il Collegio distingue le prescrizioni meramente conformative da quelle sostanzialmente espropriative, con indennizzo dovuto solo per queste ultime. Il criterio discretivo è la natura generale o particolare dei beni incisi (Corte cost. n. 179/1999; Cons. Stato n. 2478/2025; Cass. civ., Sez. Un., n. 173/2001). Le limitazioni della zona E1.H fissano indici, parametri e usi consentiti e vietati: non svuotano il contenuto della proprietà, ma attengono a una destinazione di zona compatibile con la funzione sociale ex art. 42, comma 3, Cost., con previsioni di contemperamento, come i ricoveri per attrezzi agricoli.
Le scelte di pianificazione, osserva il Collegio, sono caratterizzate da ampia discrezionalità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato n. 7787/2024; Cons. Stato n. 6427/2024; TAR Venezia n. 2737/2024). Le prescrizioni contemperano conservazione del sito e sfruttamento economico delle aree e restano sottratte al sindacato di legittimità. Quanto all’autorizzazione paesaggistica, essa sarà richiesta prima della realizzazione degli interventi. Le doglianze sull’indennità esulano dalla giurisdizione, ex art. 133, lett. g), cod. proc. amm. e art. 29 d.lgs. n. 150/2011. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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