Riconoscimento titoli spagnoli non negabile senza confronto misure compensative (TAR Lazio n. 9319 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, di titoli di specializzazione sul sostegno scolastico conseguiti all’estero, l’amministrazione non può limitarsi a negare l’equipollenza sulla base della natura non ufficiale del titolo. Il Ministero è tenuto a verificare, in concreto, se il percorso formativo seguito dall’interessato garantisca un livello, una durata e una qualità della formazione non inferiori a quelli richiesti nell’ordinamento nazionale e a disporre, ove necessario, opportune misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. La valutazione di non equipollenza deve essere supportata da un’adeguata motivazione e non può fondarsi su giudizi apodittici o su mere differenze tra “titoli ufficiali” e “titoli propri”.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino italiano, aveva conseguito in Spagna un attestato di formazione professionale per l’insegnamento di sostegno, rilasciato dall’Università “San Jorge” in collaborazione con soggetti privati. Egli chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo quale abilitazione all’insegnamento di sostegno in Italia, ai sensi della disciplina europea di cui alla Direttiva 2005/36/CE e al d.lgs. n. 206/2007.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione aveva rigettato l’istanza, sostenendo la natura non ufficiale del titolo nel paese di origine e la sua conseguente inidoneità ad abilitare all’insegnamento specializzato. Il Ministero aveva inoltre dedotto una presunta incolmabile differenza tra il percorso formativo italiano e quello spagnolo, tale da escludere qualsiasi equipollenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. In base a tali pronunce, l’amministrazione deve valutare le istanze di riconoscimento “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite”, senza che rilevi in via esclusiva la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri nell’ordinamento di provenienza. La Corte ha evidenziato che tale distinzione non è di per sé ostativa al riconoscimento della equipollenza, dovendo il Ministero apprezzare il contenuto sostanziale della formazione.
Il Collegio ha ritenuto il provvedimento impugnato illegittimo anche sotto il profilo motivazionale. Il giudizio di radicale diversità dei percorsi formativi è apparso apodittico e scarsamente argomentato. Gli uffici non avevano chiarito le ragioni per cui le misure compensative previste dall’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE (quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio) non potessero colmare le eventuali lacune formative, tanto più che il corso seguito all’estero risultava incentrato sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali, con profili di analogia con la figura dell’insegnante di sostegno disciplinata dalla legge n. 517/1977.
L’esito è stato l’annullamento del diniego, con conseguente obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati e di valutare l’eventuale applicazione di misure compensative. Il TAR ha infine compensato le spese di lite, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla materia.
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Nota della Redazione
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