Legittima l’ordinanza sindacale che limita gli orari delle sale giochi (TAR Lombardia n. 753 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco può adottare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, ordinanze che disciplinano gli orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, anche con finalità di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico. L’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata nel 2017 non è stata recepita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 1, comma 936, legge n. 208/2015: essa ha carattere di mera proposta non cogente e non costituisce parametro di legittimità dell’atto comunale. Ne consegue che non è richiesto il preventivo coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La diffusione della ludopatia integra un fatto notorio, sicché l’ordinanza non è viziata da difetto di istruttoria o di motivazione solo perché il numero assoluto di giocatori patologici non sia elevato, rilevando la tendenza registrata nel periodo considerato.
Il Fatto
Una società titolare di sale da gioco, operante sul territorio nazionale e presente in un Comune della provincia di Bergamo, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha fissato l’orario di esercizio delle sale pubbliche da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS dalle ore 9:00 alle ore 23:00, festivi compresi.
Il provvedimento richiamava dati istruttori riferiti al territorio provinciale e comunale, attestanti la crescita del fenomeno dopo la pandemia. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, per l’omessa interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per la genericità delle statistiche, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché disparità di trattamento rispetto al gioco online e illegale. Il Comune si è costituito contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla consolidata lettura dell’art. 50, comma 7, TUEL, che consente al sindaco di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. La giurisprudenza, confortata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014, ammette l’esercizio di tale potere anche con finalità di contrasto della ludopatia, quale competenza distinta e trasversale rispetto a quella ex art. 86 TULPS.
Le attività di intrattenimento svolte nelle sale giochi rientrano nella nozione di pubblico servizio, poiché la fruibilità da parte della collettività indifferenziata ne costituisce il connotato tipizzante. Il sindaco può dunque regolarne gli orari quando le determinazioni siano funzionali alla tutela della salute e della quiete pubblica.
Quanto al coordinamento con l’Agenzia, il Collegio richiama l’orientamento prevalente: l’Intesa del 2017, non recepita, non è giuridicamente cogente. Nel caso concreto il Comune aveva comunque trasmesso la bozza di ordinanza all’Area Monopoli-Giochi, senza ricevere riscontro. La censura è respinta anche nel merito.
Sul difetto di istruttoria, il Tribunale osserva che la diffusione della ludopatia è fatto notorio. L’ordinanza ha richiamato dati riferiti alla provincia e al Comune, con importi pro-capite e utenti in carico ai servizi. Rileva la tendenza del fenomeno, non il numero assoluto dei soggetti trattati, anche per la cosiddetta cifra oscura. La misura ha valenza preventiva.
Infine, la limitazione oraria consentita dalle 9:00 alle 23:00 appare adeguata e proporzionata, espressione della discrezionalità comunale e di un ragionevole contemperamento con gli interessi economici degli operatori. Non sussiste disparità di trattamento rispetto al gioco online, non regolabile dal Comune, né rispetto al gioco illegale. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.