Revoca dell’asta immobiliare riqualificata come annullamento d’ufficio tardivo (TAR Campania n. 2003 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione rimuove in autotutela un’asta pubblica per l’alienazione di un immobile, fondandosi su vizi genetici di legittimità degli atti di gara — erroneità, travisamento fattuale, difetto del presupposto e di istruttoria — costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, non revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione non vincola il giudice, che deve risalire al potere in concreto esercitato. Ne deriva che l’atto di ritiro è soggetto al termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies, comma 1, decorrente dall’adozione del provvedimento rimosso o dalla conoscenza del profilo di illegittimità. Non può invocarsi l’art. 21 nonies, comma 2 bis, quando la colpevole ignoranza sia imputabile alla stessa amministrazione. Il limite temporale tutela l’affidamento del privato nel consolidamento delle determinazioni favorevoli.

Il Fatto

Una società sportiva dilettantistica conduceva dal 1985, in forza di contratto di affitto, un’area demaniale su cui aveva realizzato strutture sportive. A seguito del trasferimento dell’area dall’Agenzia del Demanio al Comune, il suolo era stato inserito nel piano delle alienazioni e posto in gara con determina dirigenziale del 2021, al prezzo a base d’asta di € 474.900,00. La società, avente titolo alla prelazione, aveva esercitato tale facoltà al prezzo offerto dall’aggiudicatario di € 651.000,00.

Nelle more della stipula, il notaio aveva prospettato dubbi sull’effettiva sussistenza del diritto di superficie. L’Agenzia del Demanio aveva chiarito che l’intestazione catastale delle opere aveva mera valenza fiscale. Il Comune, qualificando il ritiro come revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, aveva rimosso la determina di indizione dell’asta. La società impugnava, deducendo violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990 e responsabilità precontrattuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo ordine di doglianze. Il Comune, prima di indire la gara, disponeva di poteri, strumenti e tempi per verificare se l’area ricadesse nella piena proprietà o fosse gravata dal diritto di superficie, e se le opere fossero state acquisite per accessione ex art. 934 cod. civ. L’ente ha invece operato in modo superficiale e contraddittorio, stimando il mero suolo ma attribuendo all’immobile il classamento in categoria D/6.

Tale modus agendi ha reso gli atti di gara annullabili ex art. 21 octies, comma 1, della l. n. 241/1990 per erroneità, travisamento fattuale e difetto di istruttoria. Il potere concretamente esercitato integra dunque gli estremi dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, non della revoca, che esige sopravvenienze o rivalutazione dell’interesse pubblico originario. Non ricorrono né innovazioni normative, né variazioni del valore di mercato, né riprogrammazione del patrimonio.

Il Comune, qualificando l’atto come revoca, ha eluso il termine di dodici mesi dell’art. 21 nonies, comma 1. Il termine risulta superato sia decorrendo dall’adozione della determina rimossa, sia dalla nota dell’Agenzia che ha rivelato il profilo di illegittimità. Inapplicabile è l’art. 21 nonies, comma 2 bis: nessuna falsità è imputabile alla società né accertata con sentenza irrevocabile, e la lex specialis ha semmai ingenerato l’affidamento sulla congruità del prezzo.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sopravvenuta scoperta di elementi istruttori non imputabile al privato non differisce il termine, non potendo la negligenza dell’amministrazione tradursi in vantaggio. La rimozione tardiva ha sottratto il bene della vita su cui la società aveva ragionevolmente confidato. L’annullamento del diniego è accolto; le domande indennitaria e risarcitoria sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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