Conto giudiziale ricompilato e restituzione tardiva non impediscono il discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 109 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta dall’agente contabile entro l’esercizio determina la formazione di residui, ma non impedisce l’approvazione del conto ricompilato quando la restituzione abbia consentito la quadratura delle scritture e non siano ravvisabili ammanchi. Il conto redatto secondo le indicazioni impartite dalla Sezione, depositato tempestivamente e parificato in via amministrativa, è dichiarato regolare se il livello di analiticità della documentazione consente la piena contezza delle singole operazioni di gestione. In assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità amministrativo-contabile, la Sezione approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile della Regione per l’esercizio 2016. Con precedente sentenza-ordinanza n. 227/2019, all’esito dell’udienza del 27 giugno 2019, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione del conto per l’intera gestione e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro al provvedimento, la Regione aveva trasmesso tramite portale, in data 9 marzo 2020, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 il relatore ha riferito oralmente sul conto, rilevandone la tempestività del deposito e la conformità alle indicazioni impartite. La questione sottoposta alla Sezione era dunque se il conto ricompilato potesse essere approvato e l’agente discaricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto l’ottemperanza all’ordine di ricompilazione. Il conto è stato redatto secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/02, articolandosi in un conto di sintesi e in un conto analitico della gestione, senza l’apporto di alcun agente contabile sostituto.
Il profilo di analiticità è stato ritenuto decisivo. La documentazione depositata ha consentito di avere piena contezza delle singole operazioni svolte dall’agente. La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere; alla chiusura dell’esercizio non risultavano pagamenti in sospeso, residuando in entrambe le gestioni esigui fondi cassa non utilizzati e riversati in Tesoreria il 30 marzo 2017.
La Sezione ha poi isolato l’unica irregolarità residua: la mancata restituzione dell’anticipazione entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui. Tale rilievo non è stato tuttavia considerato ostativo, perché la restituzione ha comunque consentito la quadratura delle scritture del conto e perché non sono emersi ammanchi.
Il P.M. ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore. Su queste basi la Sezione ha ritenuto il conto ricompilato espressione di una gestione regolare, parificata in via amministrativa, e ha escluso la sussistenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile.
Il conto è stato pertanto approvato e l’agente contabile discaricato per l’esercizio 2016, con declaratoria di nulla per le spese.
Nota della Redazione
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