Provvedimenti sindacali su invaso e giurisdizione del Tribunale delle Acque (TAR Emilia-Romagna n. 255 del 13.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 175 del 1933, i ricorsi proposti avverso provvedimenti che, pur promanando da autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, incidano direttamente sulla materia delle acque pubbliche e concorrano a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche. La qualificazione dell’invaso come opera idraulica e delle acque che vi confluiscono come pubbliche prescinde dalla proprietà, pubblica o privata, del manufatto e dalla sua realizzazione legittima o illegittima. A nulla rileva che le ordinanze sindacali siano adottate per finalità di pubblica incolumità: l’incidenza diretta sul regime delle acque attrae la controversia al giudice speciale. La giurisdizione delle acque non è limitata ai giudizi impugnatori, ma si estende alle azioni di accertamento e risarcitorie, anche quando proposta sia la sola domanda di risarcimento, senza l’onere del termine di decadenza.
Il Fatto
A seguito degli eventi piovosi eccezionali del 16 e 17 maggio 2023, il Comune di Novafeltria adottava tre ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 riguardanti un invaso sito in località Le Ville di Torricella, di proprietà dei ricorrenti e funzionale alla loro azienda agricola. La prima ordinanza disponeva lo svuotamento controllato dell’invaso tramite idrovore; la seconda imponeva la messa in sicurezza dell’area e la regimazione delle acque; la terza integrava la precedente richiedendo i certificati di eliminazione del pericolo.
I proprietari impugnavano i tre provvedimenti deducendo violazione dell’art. 54, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, contestando in particolare l’esborso di circa 60.000 euro imposto per lavori ritenuti non necessari. Proponevano inoltre domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione preliminare e la accoglie. Rileva che, in materia di acque pubbliche, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche i ricorsi avverso provvedimenti di autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque, purché caratterizzati da incidenza diretta sulla materia e idonei a disciplinare in concreto la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche.
Il Tribunale qualifica l’invaso come opera idraulica e le acque che vi confluiscono come acque pubbliche, a prescindere dalla proprietà e dalla legittimità della realizzazione. La relazione tecnica prodotta dagli stessi ricorrenti descrive il manufatto come un lago alimentato da una sorgente di fondo e da apporti meteorici e di filtrazione, utilizzato anche come riserva idrica per lo spegnimento degli incendi: circostanza che ne evidenzia la destinazione a finalità pubbliche.
Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 238/1999, secondo cui appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, e la legge n. 36/1994, che qualifica pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee. Osserva che, se le acque meteoriche in sé non sono annoverabili tra le pubbliche, diverso è il caso in cui siano destinate a pubblico interesse, e che sono comunque pubbliche le acque sotterranee che alimentano l’invaso. Richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 259 e n. 419 del 1996) sui presupposti della qualificazione.
Con le ordinanze impugnate il Comune ha esercitato poteri extra ordinem di necessità e urgenza per la regimentazione di acque pubbliche derivanti da un’opera idraulica, a tutela della pubblica incolumità. La giurisdizione spetta dunque al Tribunale delle Acque, cui sono devolute anche le questioni risarcitorie connesse a provvedimenti adottati in materia di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, come precisato dalle Sezioni Unite n. 2864 del 2021 e n. 2274 del 2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice speciale, con salvezza degli effetti ex art. 11 c.p.a. e con eventuale disapplicazione delle ordinanze ove ritenute illegittime. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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