Cauzione provvisoria e prova dei poteri del fideiussore nelle gare pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 256 del 13.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica la validità della cauzione provvisoria presuppone che il soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria sia munito, al momento della sottoscrizione, del potere di impegnare il garante. La successiva scadenza del certificato di firma digitale non inficia gli atti sottoscritti quando il certificato era ancora valido, ai sensi dell’art. 62 d.P.C.M. 22.02.2013. È irrilevante che la copia autentica dell’originale della procura sia stata prodotta in data posteriore al termine di presentazione delle offerte, perché ciò che conta è la titolarità del potere al momento del rilascio della fideiussione. La lex specialis non può imporre una determinata forma della procura, stante il divieto di introdurre cause di esclusione non previste dalla legge. Il mutamento di denominazione sociale del garante non incide sul potere di firma già conferito.
Il Fatto
L’AUSL della Romagna ha bandito una procedura aperta telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento biennale del servizio di attività riabilitativa domiciliare, articolato in due lotti. Oggetto del giudizio è il lotto 1, relativo all’ambito territoriale di Cesena, aggiudicato alla società cooperativa sociale seconda classificata nella graduatoria finale.
La società ricorrente, collocatasi al secondo posto, ha impugnato l’ammissione e l’aggiudicazione deducendo l’inidoneità della polizza fideiussoria presentata dall’aggiudicataria quale cauzione provvisoria. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 cod. proc. amm. e il risarcimento del danno. Respinta la domanda cautelare, la causa è pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla documentazione attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione. Muove dall’art. 9 del disciplinare di gara, che richiedeva la sottoscrizione della garanzia da parte di un soggetto munito dei poteri necessari a impegnare il garante, con poteri da indicare in apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente e resa all’interno della garanzia o allegata alla stessa.
Sul primo profilo, il Collegio ritiene provato che la firma digitale del sottoscrittore fosse valida al momento dell’apposizione sulla polizza e sull’attestazione di autenticità. L’alert denunciato dal ricorrente dipendeva dalla scadenza sopravvenuta del certificato, circostanza che non inficia gli atti sottoscritti quando il certificato era ancora efficace, in applicazione dell’art. 62 d.P.C.M. 22.02.2013.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva la confusione tra il piano della titolarità del potere di rilasciare polizze e quello della relativa prova. La fideiussione reca data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e rende legittima l’ammissione, come affermato dalla sentenza della Sezione prima n. 23/2024. È successiva solo la copia autentica dell’originale, ma ciò è irrilevante: conta il potere di spendita del nome al momento della sottoscrizione. La forma della copia corrisponde comunque al modello sub b) dell’art. 9 del disciplinare, che non poteva imporre una forma determinata della procura.
Sul terzo motivo, il Collegio osserva che le due denominazioni del garante identificano il medesimo soggetto, essendovi stato un mero cambio di denominazione successivo al conferimento dei poteri. La procura mantiene efficacia fino alla revoca, non allegata né provata dal ricorrente. Il valore della fideiussione, pari a €uro 14.000,00, rientra ragionevolmente tra i poteri di firma di un dipendente. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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