Il termine per l’ascrizione tabellare decorre dal riconoscimento della causa di servizio (TAR Marche n. 363 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centottanta giorni entro cui la Commissione Medica Ospedaliera deve rendere il giudizio di classificazione tabellare dell’infermità, previsto dall’art. 1044, comma 3, lett. h), del d.P.R. n. 90/2010, decorre dal perfezionamento della procedura semplificata di riconoscimento del nesso causale di cui all’art. 1880 del d.lgs. n. 66/2010, e non dalla data in cui la C.M.O. riceve la domanda e la documentazione sanitaria. L’obbligo di rispettare il termine grava sul Ministero della Difesa nel suo complesso, a prescindere dai ritardi imputabili a singoli enti o comandi dipendenti dal Dicastero. Il silenzio-inadempimento persiste, e il ricorso è accolto, finché il procedimento non sia concluso, anche quando la convocazione a visita sia stata nel frattempo disposta. La condanna a provvedere entro un termine assegnato dal giudice non impone di regola la nomina del commissario ad acta, quando il procedimento sia stato avviato e non emergano ragioni ostative all’adozione dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Esercito Italiano, il 19 gennaio 2022 subiva, durante un’attività di addestramento sciistico presso il Centro Addestramento Militare Alpino, una lesione traumatica a ginocchio e spalla destri, cagionata dall’urto accidentale di un collega. L’infermeria presidiaria militare avviava d’ufficio la procedura semplificata di riconoscimento del nesso causale ai sensi dell’art. 1880 del d.lgs. n. 66/2010, il cui esito era accettato dall’interessato il 21 gennaio 2022.
Riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, l’ascrizione tabellare dell’infermità era devoluta alle Commissioni Mediche Ospedaliere, ma l’amministrazione non provvedeva all’invio presso la competente C.M.O. Il ricorrente, nel frattempo giudicato inidoneo al servizio e posto in congedo, presentava istanza di sollecito il 14 settembre 2023; il Comando Militare Esercito delle Marche trasmetteva la documentazione al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma il 19 ottobre 2023. Il procedimento restava comunque non concluso, e il ricorrente agiva per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che, pur essendo stata alfine disposta la convocazione a visita presso la C.M.O. di Roma per il 26 marzo 2024, il procedimento di classificazione tabellare non era concluso alla data di discussione e l’amministrazione non aveva addotto alcuna giustificazione al riguardo.
La questione giuridica centrale attiene alla decorrenza del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 1044, comma 3, lett. h), del d.P.R. n. 90/2010. Il Tribunale condivide la tesi del ricorrente: il termine decorre dal momento in cui è stata perfezionata la procedura semplificata di cui all’art. 1880 C.O.M., e non dalla data in cui la C.M.O. riceve la domanda e la documentazione sanitaria. L’obbligo di rispettare il termine è infatti carico del Ministero della Difesa nel suo complesso, a prescindere dai ritardi imputabili a singoli enti o comandi dipendenti dallo stesso Dicastero.
Il Collegio sottolinea che l’amministrazione non ha eccepito alcunché circa la decorrenza del termine di legge nei propri scritti difensivi, così confermando implicitamente la correttezza dell’impostazione attorea. Rispetto a tale decorrenza, il termine risulta ampiamente decorso.
In accoglimento del ricorso, il Ministero della Difesa è condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. Il Tribunale esclude la nomina del commissario ad acta, essendo il procedimento di classificazione tabellare già avviato e non intravvedendosi ragioni per le quali la C.M.O. non debba adottare l’atto entro il termine assegnato.
Nota della Redazione
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