Ottemperanza per carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2480 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che provvede in via sostitutiva entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. La mancata ottemperanza legittima l’esecuzione della sentenza anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. In caso di funzione commissariale affidata a dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di 500,00 euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 24 settembre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro in data 27 novembre 2025.

A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo da parte dell’Amministrazione, e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione degli atti necessari all’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 24 settembre 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria rilasciata il 27 novembre 2025. Ha altresì verificato che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, era inutilmente decorso senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’esecuzione.

Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, disponendo la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, con conseguente riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore del ricorrente.

Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione della sentenza entro i 60 giorni successivi alla richiesta della parte interessata. Il commissario è stato espressamente autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente.

Esclusa la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta – 500,00 euro – in considerazione del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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