Sanzioni edilizie irretroattive per immobili ante 1967 (TAR Puglia n. 861 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative edilizie vige il principio del tempus regit actum: i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita, per come via via rafforzati nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro e non per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione. Consegue che le sanzioni amministrative comminate dalla l. n. 47/1985 non sono applicabili con effetto retroattivo alle costruzioni edilizie portate a compimento prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Per gli immobili risalenti, lo stato legittimo va desunto dal coacervo dei titoli e degli atti coevi alla costruzione, anche in via indiziaria, e l’amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Il potere di repressione edilizia antecedente alla l. n. 765/1967 era riconnesso alla presenza di un piano regolatore e di natura discrezionale, con la limitazione dei cinque anni per le opere realizzate prima della sua entrata in vigore. La valutazione di difformità relative a unità immobiliari vetuste richiede un’istruttoria adeguata che consideri la tecnica costruttiva e il livello progettuale sommario dell’epoca.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento acquistato nell’ottobre 2018, impugnava il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a presunte marginali difformità nella distribuzione degli spazi interni e a un asserito ampliamento volumetrico nel cortile posteriore. L’immobile, realizzato tra il 1950 e il 1951 con tecnica costruttiva cd. scatolare in muratura di tufo, risultava legittimato da una licenza edilizia dell’epoca e aveva ottenuto l’abitabilità nel 1951 a seguito di sopralluogo dei funzionari comunali.
La pratica di sanatoria era stata curata dal precedente proprietario, rimanendo ignota alla ricorrente fino alla comunicazione del diniego definitivo. Il Comune di Bari contestava la carenza parziale del titolo edilizio e la difformità tra stato di fatto e livello progettuale approvato negli anni ’50.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso richiamando il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, codificato dall’art. 1 della l. n. 689/1981 e dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., rilevando che il potere di repressione edilizia, nel testo originario dell’art. 26 della l. n. 1150/1942, era riconnesso alla presenza di un piano regolatore generale ed era interpretato come discrezionale. La l. n. 765/1967 ha esteso tale potere alle difformità rispetto ai programmi di fabbricazione e ai regolamenti edilizi, ma con la limitazione dei cinque anni per le opere realizzate prima della sua entrata in vigore.
La sentenza richiama il principio per cui le sanzioni amministrative comminate dalla l. n. 47/1985 non possono essere irrogate per costruzioni portate a compimento prima della sua entrata in vigore, valorizzando la giurisprudenza costante sul canone di legalità e irretroattività in materia di illeciti amministrativi.
Con riferimento allo stato legittimo dell’immobile, il Collegio richiama l’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. d), l. n. 120/2020, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 217 del 2022, che ne ha ravvisato la natura di principio fondamentale della materia. Lo stato legittimo è ricavabile dal titolo legittimante la costruzione ovvero da una pluralità di documenti o elementi di fatto coevi, quando vi sia solo un principio di prova del titolo abilitativo.
La particolare condizione dell’immobile, realizzato con struttura portante in muratura di tufo secondo la tecnica cd. scatolare, e il contesto normativo dell’epoca — caratterizzato da un livello di progettazione sintetico e sommario — inducevano il Collegio a ritenere non evincibile se vi sia mai stato un effettivo ampliamento successivo, escludendo evidenze di più recenti ristrutturazioni. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, era tenuta ad acquisire d’ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.
La posizione della ricorrente, estranea alla pratica edilizia e subentrata solo successivamente nella proprietà, configurava un’eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti gravati e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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