L’ottemperanza per il pagamento di somme liquidate dal giudice del lavoro non richiede l’immediata nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 364 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è fondato quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, ivi comprese quelle di pagamento di somme di denaro. Il termine concesso all’Amministrazione per adempiere decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. La nomina del commissario ad acta non è necessaria all’accoglimento del ricorso, ma va riservata all’evenienza di un inadempimento protratto oltre il termine assegnato, considerato che il ritardo può essere determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, già destinataria di una sentenza favorevole del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, chiedeva al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, rimasto inadempiuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di stile, senza contestare nel merito la fondatezza della pretesa esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato che l’Amministrazione intimata non aveva dato integrale corso alle obbligazioni nascenti dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultando agli atti di causa alcuna prova dell’adempimento. Da tale accertamento è derivata l’ordinanza di esecuzione, con assegnazione all’Amministrazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio ne ha riservato la designazione all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine concesso. La scelta è motivata dalla considerazione che, in omologhe procedure esecutive, il ritardo è stato spesso determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che ha indotto il giudice a non comprimere immediatamente l’autonomia esecutiva dell’ente, pur senza rinunciare allo strumento sostitutivo per il futuro.

La sentenza ha altresì regolato le spese di lite, poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario, e ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine alla persistente inerzia dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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