Silenzio della PA su autorizzazione unica per impianto agrivoltaico (TAR Sicilia n. 1294 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’obbligo di provvedere, stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste anche quando l’amministrazione procedente faccia dipendere la propria inerzia dal ritardo di altra amministrazione nel rilascio del parere di competenza. Il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. si configura ogni volta che l’amministrazione, compulsata da un’istanza non pretestuosa né abnorme, non concluda il procedimento nel termine dovuto, a prescindere dal carattere discrezionale del potere esercitando. La tardiva adozione del provvedimento di VIA, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere solo per la domanda relativa a quel subprocedimento, non anche per quella inerente all’autorizzazione unica, rispetto alla quale permane l’interesse del ricorrente alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 14 maggio 2024 istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di 17.615,85 kWp, con le relative opere di connessione. Ha altresì presentato, il 17 maggio 2024, istanza di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale.

Decorsi i termini di legge senza che l’Assessorato all’Energia convocasse la conferenza di servizi e senza che l’ARTA concludesse il procedimento ambientale, la società ha sollecitato invano le amministrazioni e ha proposto ricorso per la declaratoria del silenzio, chiedendo la condanna alla conclusione dei procedimenti. Nel corso del giudizio l’ARTA ha adottato il decreto n. 31 del 19 febbraio 2026, esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto del silenzio-inadempimento. Richiamando un condiviso orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ribadisce che il rimedio è esperibile in presenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. Tale obbligo non dipende dal contenuto discrezionale del provvedimento e sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, poiché il privato ha diritto a conoscere le determinazioni dell’amministrazione per poterle eventualmente contestare in giudizio.

Nel caso concreto vengono in rilievo i termini di cui agli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003. Il Tribunale accerta che tali termini non sono stati rispettati. L’ARTA ha concluso il procedimento di VIA solo con il decreto n. 31 del 19 febbraio 2026, ben oltre la scadenza del 29 maggio 2025 e successivamente alla proposizione del ricorso.

Ciò nonostante, l’Assessorato regionale dell’Energia, neanche a seguito della tardiva adozione del parere favorevole di VIA, ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica, né ha indetto la conferenza di servizi necessaria all’acquisizione dei pareri e nulla osta. Il Collegio evidenzia che la strumentalizzazione dell’inerzia di altro ufficio non esonera l’amministrazione procedente dal proprio obbligo provvedimentale.

Da qui la duplice statuizione. Quanto alla domanda relativa alla VIA, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, per essere sopravvenuto il provvedimento conclusivo. Quanto all’autorizzazione unica, invece, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato all’Energia e ordina di definire il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere esercitando.

In caso di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per assicurare la conclusione del procedimento nell’ulteriore termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono poste a carico delle amministrazioni regionali in solido, mentre sono compensate nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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