Ordinanze contingibili e urgenza: irrilevante il carattere risalente del pericolo (TAR Toscana n. 515 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267/2000 rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio; è invece irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo o si ripresenti periodicamente. Il carattere dell’urgenza non viene meno per il sol fatto che la situazione sia presente da lungo tempo. Il requisito della contingibilità sussiste quando non siano individuabili strumenti ordinari idonei a fronteggiare la situazione con pari efficacia e immediatezza. La legittimità del provvedimento esclude la fondatezza della domanda risarcitoria, ancorché il ricorso caducatorio sia divenuto improcedibile per sopravvenuta inefficacia dell’atto.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un esercizio pubblico situato in una piazza di un Comune costiero, ove esercita la rivendita di tabacchi e la somministrazione di alimenti e bevande, in prossimità di una nota discoteca. Il Sindaco, con ordinanza n. 42 del 20 giugno 2025, ha disposto la chiusura delle attività aperte al pubblico della piazza dalle ore 2,30 alle ore 7,00 per il periodo dal 27 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, a fronte di episodi di disturbo alla quiete pubblica e di degrado determinati dal consumo eccessivo di alcolici in uscita dalla discoteca.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno, deducendo l’assenza di una situazione straordinaria e urgente, la disparità di trattamento rispetto agli altri esercizi della zona e lo sviamento di potere. Il Comune si è costituito resistendo. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta e, in sede camerale, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Nelle more, l’ordinanza è divenuta inefficace per il decorso del termine del 15 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’avvenuta inefficacia dell’ordinanza a far data dal 16 settembre 2025 e dichiara la domanda caducatoria improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse. Valuta tuttavia la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo stata proposta nel ricorso introduttivo la domanda risarcitoria.

Nel merito, il TAR ritiene che il provvedimento sia stato adottato in presenza di tutti i presupposti di legge. La situazione di disturbo risulta sussistente al tempo dell’adozione, come emerge dagli esposti prodotti dall’Amministrazione e dal verbale della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in Prefettura. La stessa ricorrente non contesta la condizione emergenziale, limitandosi a individuarne un responsabile diverso da sé.

Il carattere dell’urgenza, osserva il Collegio, non viene meno per il fatto che la situazione perduri da lungo tempo o si ripresenti periodicamente. Richiamando Consiglio di Stato, V, 20 maggio 2025 n. 4335, la sentenza afferma che è sufficiente che la situazione sia immanente e attuale al momento dell’emissione, non richiedendosi che sia nuova, improvvisa e imprevedibile. La circostanza che il pericolo risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l’illegittimità dell’ordinanza.

Quanto alla contingibilità, il TAR esclude che fossero individuabili strumenti ordinari di pari efficacia. L’intensificazione dei controlli di polizia era stata prevista nella riunione in Prefettura unitamente all’ordinanza, ma era stata ritenuta insufficiente a fronteggiare da sola la situazione. Nessuna rilevanza assumono le deduzioni volte a individuare responsabili diversi dalla ricorrente, poiché il provvedimento non ha portata sanzionatoria, essendo finalizzato a escludere l’accesso alle bevande alcoliche in prossimità della discoteca. Ragionevolmente la limitazione è stata riferita ai soli esercizi affacciati sulla piazza, vista la consistente residenzialità del luogo. Superflui, infine, gli argomenti sull’assemblea condominiale. Il provvedimento è dunque legittimo e la domanda risarcitoria è respinta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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