Allontanamento legittimo per chi siede sulla scalinata di Trinità dei Monti (Cons. Stato n. 3685 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017 non richiede, ai fini dell’adozione dell’ordine di allontanamento, l’accertamento di un impedimento totale o materiale alla circolazione, essendo sufficiente che la condotta ponga in pericolo o limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato. L’individuazione dell’intralcio postula un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto, e la nozione di fruizione non si esaurisce nel profilo funzionale o viabilistico, ma ricomprende la dimensione percettiva e visiva, specialmente nei contesti monumentali a spiccata vocazione storico-artistica. L’ordine di allontanamento costituisce misura amministrativa tipizzata, di natura preventiva e non sanzionatoria, che non presuppone un pericolo grave o imminente né la reiterazione della condotta. La compressione temporanea della libertà di circolazione, limitata nello spazio e nel tempo, non è sproporzionata quando funzionale alla tutela del decoro urbano e della corretta fruizione del patrimonio culturale.

Il Fatto

Con verbale dell’8 agosto 2019 la Polizia Locale di Roma Capitale contestava all’odierno appellante la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, per essersi seduto sulla scalinata del complesso monumentale di Trinità dei Monti. In relazione alla medesima condotta veniva adottato, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, del d.l. n. 14 del 2017, un ordine di allontanamento per quarantotto ore dall’area di Piazza di Spagna.

Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo che la seduta, breve e composta, non aveva limitato in concreto l’accessibilità del bene né offeso il decoro, e censurando l’irragionevolezza e la sproporzione della misura. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che il semplice sostare seduti sulla scalinata fosse idoneo a costituire intralcio non solo all’accesso e al passaggio, ma anche alla fruizione visiva del monumento dall’area sottostante. Proponeva quindi appello il soccombente, lamentando travisamento dei fatti, illogicità della motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame e conferma la sentenza di primo grado. Il primo giudice aveva correttamente valorizzato il divieto espresso contenuto nel Regolamento di Polizia Urbana e ritenuto che la condotta sia idonea, già in astratto, a incidere sulla fruizione del bene, in ragione della sua natura, della conformazione e della funzione di luogo di intenso transito pedonale e turistico.

Il punto centrale è che l’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017 non presuppone l’accertamento di un impedimento totale o materiale alla circolazione, essendo sufficiente che la condotta ponga in pericolo o limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato. L’intralcio, pertanto, non si risolve in una valutazione meramente fattuale, ma postula un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto in cui la condotta è posta in essere. Non rileva che la seduta sia stata di brevissima durata: il provvedimento ha natura preventiva e non sanzionatoria, con la conseguenza che non può invocarsi il principio di offensività proprio dell’illecito amministrativo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che la nozione di fruizione sia circoscritta al solo profilo funzionale o viabilistico. L’art. 9 la riferisce all’insieme delle modalità attraverso le quali il bene è destinato a essere goduto dalla collettività, comprensive anche della dimensione percettiva e visiva, specialmente nei contesti monumentali a spiccata vocazione storico-artistica. La valorizzazione della funzione scenografica della scalinata e del suo rapporto visivo con Piazza di Spagna non si fonda su mere preferenze soggettive, ma sul dato oggettivo della natura del bene e sul suo inserimento nel tessuto urbano e monumentale di Roma, quale elemento unitario di fruizione collettiva.

Infine, la misura non è sproporzionata. L’ordine di allontanamento è misura amministrativa tipizzata, diretta a prevenire condotte idonee a incidere negativamente sulla fruizione di luoghi sensibili, e non richiede un pericolo grave o imminente né una reiterazione. Nel caso concreto la restrizione è stata applicata nei limiti temporali di legge, in relazione a una condotta espressamente vietata e posta in essere in un’area di rilevantissimo pregio: la compressione temporanea della libertà di circolazione, limitata nello spazio e nel tempo, è funzionale alla tutela di interessi pubblici primari quali il decoro urbano e la corretta fruizione del patrimonio culturale. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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