Accesso agli atti del daspo: onere di specificità e sufficienza documentale (Cons. Stato n. 3684 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi strumentali all’impugnazione di un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e di un avviso orale, la domanda ostensiva deve indicare con specificità la documentazione richiesta, non potendo il giudice sostituirsi al ricorrente nell’individuazione dell’oggetto della pretesa. La genericità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm., non essendo consentito al giudice un intervento correttivo delle lacune difensive. Ove l’amministrazione abbia comunque depositato in giudizio i documenti richiesti, le esigenze conoscitive del ricorrente risultano soddisfatte e il diniego non è più idoneo a ledere la situazione giuridica dedotta. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto alla Questura l’accesso ai documenti relativi ai provvedimenti di daspo e di avviso orale emessi nei suoi confronti, assumendo la necessità di conoscere l’attività istruttoria posta a fondamento di una nota della Divisione Anticrimine. Il diniego opposto dall’amministrazione è stato impugnato davanti al TAR Calabria, che ha respinto il ricorso.

Il primo giudice ha ritenuto il gravame carente di specificità, non essendo chiarito in cosa sarebbe consistita la condotta omissiva dell’amministrazione né quale documentazione fosse oggetto della pretesa ostensiva. Ha inoltre valorizzato la produzione in giudizio, da parte della resistente, del notiziario e della relazione del giudice arbitro, idonei a soddisfare le esigenze conoscitive. L’appellante ha censurato la sentenza per contraddittorietà e difetto di motivazione, riproponendo le doglianze di primo grado sul diritto di accesso e sull’obbligo di motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la statuizione di prime cure e respinge l’appello. Il Collegio rileva che le doglianze articolate in sede di gravame non sono idonee a configurare la condotta omissiva dell’amministrazione, la quale per tabulas ha informato l’appellante dei provvedimenti adottati nei suoi confronti.

Il nucleo del ragionamento riguarda l’onere di specificità della domanda ostensiva. Il giudice amministrativo richiama il principio per cui i motivi di ricorso devono essere puntuali, non potendo la parte ricorrente affidarsi a una sorta di intervento correttivo del giudice, che finirebbe per integrare le lacune difensive in contrasto con la terzietà dell’organo giudicante e con la parità delle parti. La regola è espressa dall’art. 40 cod. proc. amm., la cui violazione determina l’inammissibilità del ricorso.

Su questo presupposto il Collegio esclude che l’appellante abbia individuato con chiarezza la documentazione di cui chiede l’ostensione. La censura di contraddittorietà della sentenza non viene accolta, perché la valutazione del TAR sulla genericità della domanda resta coerente con il quadro normativo richiamato.

Il Consiglio di Stato valorizza, in via assorbente, un secondo profilo: l’amministrazione appellata ha depositato agli atti del primo grado i documenti che soddisfano le esigenze conoscitive quanto agli strumenti posti a base dei provvedimenti adottati. La produzione rende dunque superato l’interesse ostensivo azionato. Sulla base di tali rilievi la decisione del TAR è confermata e l’appello respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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