La bonifica ex art. 192 richiede la prova dell’inquinamento (TAR Campania n. 4426 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 può essere rivolto al proprietario del fondo solo ove la violazione del divieto di abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La qualità di proprietario dell’area non è di per sé elemento sufficiente a radicare la responsabilità, dovendo l’Amministrazione fornire la prova, anche presuntiva, della colpevolezza, verificando la diligente attività di custodia e vigilanza concretamente svolta. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è invece legittima quando ricorrano ragioni di urgenza espressamente richiamate e connesse allo sversamento di rifiuti pericolosi.

Il Fatto

Il Comune di Castellammare di Stabia intimava al ricorrente, quale comproprietario di un fondo agricolo, la rimozione dei rifiuti ivi abusivamente sversati e la bonifica dell’area. Il provvedimento era adottato all’esito di un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e del Corpo Forestale, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Il proprietario impugnava la diffida, deducendo di essere estraneo agli sversamenti e di essersi attivato con segnalazioni alle autorità, recinzione dell’area e affidamento di un servizio di vigilanza privata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto il motivo concernente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo legittima l’adozione dell’atto in assenza della comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, in ragione delle evidenti e espressamente richiamate esigenze di urgenza legate alla presenza di rifiuti pericolosi.

Ha invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria. Richiamato il disposto dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il Collegio ha precisato che la responsabilità del proprietario, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, sorge solo quando la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, escludendo ogni forma di responsabilità oggettiva.

La prova della colpa non può essere desunta dalla mera titolarità del diritto di proprietà. L’Amministrazione è tenuta ad accertare, in contraddittorio con gli interessati, se il proprietario abbia omesso la dovuta diligenza nella custodia e vigilanza dell’area, tale da consentire l’abbandono da parte di terzi.

Nella specie, il ricorrente ha documentato di aver svolto una serie di cautele — denunce alle autorità, rafforzamento della recinzione e affidamento a una ditta di vigilanza per il monitoraggio dei luoghi e la rimozione dei rifiuti — che risultano più che sufficienti a escludere ogni addebito di negligenza, pur risiedendo in una diversa regione. Il provvedimento è stato pertanto annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *