Ordine di demolizione atto dovuto e inammissibilità degli atti endoprocedimentali (TAR Campania n. 1698 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato: esso non richiede motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla individuazione e qualificazione degli abusi, essendo la ponderazione tra interesse pubblico e privato già compiuta a monte dal legislatore. La comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituiscono atti endoprocedimentali privi di autonoma portata lesiva e non sono impugnabili in via autonoma. Il contributo per la ricostruzione fuori sito, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 76/1990, non ammette la conservazione di porzioni di fabbricato non demolite, con conseguente legittimità dell’ordine ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile danneggiato dal sisma del 1980, ha beneficiato di un contributo per la ricostruzione e ha eseguito i lavori sullo stesso sito, con pratica chiusa nel 2021. L’Ufficio tecnico comunale, ritenendo non completamente demolite le porzioni di fabbricato originario, ha emesso un’ordinanza di demolizione e una successiva proroga, oltre ad avviare il procedimento per l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza, la proroga, il verbale di sopralluogo, la comunicazione di avvio del procedimento e il rigetto delle osservazioni, deducendo la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 76/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, oltre all’eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità. La comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo sono atti endoprocedimentali che non incidono autonomamente sulla sfera giuridica del privato: l’unico atto impugnabile è l’ordinanza conclusiva del procedimento.

Il ricorso è inoltre inammissibile per la parte relativa agli atti già gravati in un precedente giudizio, definito con sentenza, in applicazione del principio del ne bis in idem.

Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l’individuazione delle norme violate, non richiedendo una specifica ponderazione dell’interesse pubblico alla rimozione, già operata dal legislatore. Non sussistono affidamenti tutelabili in presenza di abuso, neppure risalente nel tempo.

Quanto all’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 76/1990, la norma è applicabile al caso concreto, poiché il contributo ottenuto per la ricostruzione fuori sito non consente la conservazione di porzioni di fabbricato non demolite. Le indagini istruttorie hanno accertato che tali porzioni non sono state completamente rimosse, legittimando l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’emissione delle ordinanze. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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