Natura vincolata dell’ordine di demolizione e sufficienza della motivazione (TAR Puglia n. 279 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie è atto dovuto e a contenuto rigorosamente vincolato. In quanto tale non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo del destinatario. La motivazione si esaurisce nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività rispetto alle vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie, senza necessità di comparare l’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti. La mancata notificazione dell’ordinanza agli altri comproprietari non incide sulla validità dell’atto, costituendo la notificazione mera condizione legale di efficacia, censurabile dal solo soggetto nel cui interesse è posta. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area acquisita non determina l’illegittimità dell’ordinanza, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario pro indiviso nella misura di 7/100 di un terreno sito in agro di Lizzanello insieme ad altri tredici soggetti, ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso civile abitazione, di un porticato e di un muro di recinzione, realizzati in assenza di permesso di costruire.

La vicenda trae origine da una precedente ordinanza di demolizione adottata dal limitrofo Comune di Cavallino, annullata da questo Tribunale per incompetenza e confermata in appello, in ragione dell’invalidità derivata della permuta di circoscrizioni tra i due Comuni. Trasmessa la pratica al Comune di Lizzanello, questo ha adottato il nuovo provvedimento sanzionatorio. I Comuni intimati non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso, muovendo dalla qualificazione dell’ordine di demolizione come atto dovuto, privo di margini discrezionali. Esso consegue obbligatoriamente al mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e del loro carattere abusivo.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui i provvedimenti sanzionatori edilizi sono tipizzati dal legislatore e si ricollegano a un presupposto di fatto che l’interessato non può non conoscere. La partecipazione procedimentale sarebbe stata inutile, non potendo indurre l’Amministrazione a una scelta diversa dalla demolizione. Né rileva che l’ordinanza sia stata adottata in esecuzione della sentenza che aveva annullato la precedente: proprio quella pronuncia, confermata in appello, ha accertato la permanenza dell’area nel territorio di Lizzanello.

Nel respingere il motivo sull’istruttoria e sull’asserito indirizzo politico di cessione dell’area, il Tribunale ribadisce che l’ordine è sufficientemente motivato con il riscontro dell’abusività e della assoggettabilità delle opere al regime dei titoli abilitativi. È esclusa la necessità di una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale o di una comparazione con gli interessi privati sacrificati.

Sul rilievo che l’ordinanza sia stata emanata nei soli confronti del ricorrente, il Collegio osserva che la notificazione costituisce mera condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990. L’omissione è censurabile dal solo soggetto nel cui interesse è posta: gli altri comproprietari potranno autonomamente impugnare entro i termini decorrenti dalla conoscenza dell’ingiunzione. Quanto alla mancata allegazione della planimetria, l’indicazione dell’area è requisito dell’acquisizione, distinta misura sanzionatoria, e può essere colmata nel successivo procedimento.

Il Tribunale lascia salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a un eventuale intervento conservativo in sede di nuova pianificazione urbanistica. Le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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