Risarcimento da riorganizzazione illegittima: onere di provare il nesso causale (TAR Puglia n. 284 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo si riespande nella sua pienezza, non operando il temperamento del metodo acquisitivo, in ragione della vicinanza della prova. La dichiarazione di illegittimità dell’atto resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non accerta gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e non integra prova del nesso causale. Il danno conseguenza deve essere dimostrato come effetto immediato e diretto dell’evento di danno secondo l’art. 1223 cod. civ. Gli atti di macro-organizzazione, di natura generale, non possono ritenersi causa diretta dei pregiudizi professionali ed economici invocati dal dirigente, quando questi discendano da successivi e autonomi decreti sindacali di conferimento degli incarichi, attratti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, già dirigente pro tempore di un Comune, agisce per il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto della modifica della struttura organizzativa dell’ente e della riorganizzazione delle aree funzionali. Le delibere giuntali che avevano aumentato da cinque a sei le aree funzionali erano state dichiarate illegittime, in violazione dell’art. 1, comma 219, legge n. 208/2015, con sentenza del TAR Lecce, Sez. II, n. 150 del 04.02.2020, resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
La dirigente chiede la reintegrazione per equivalente della professionalità perduta, del trattamento economico e dei connessi importi previdenziali, oltre alla sfera di relazioni legata ai compiti in precedenza svolti. Si costituiscono il Comune, che chiede il rigetto, e l’I.N.P.S., che eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la decisione su un profilo dirimente: resta indimostrato il nesso di causalità tra i provvedimenti illegittimi di riorganizzazione e le conseguenze dannose di cui si chiede il ristoro. Non è provata la causalità giuridica richiesta dall’art. 1223 cod. civ., che impone di ricomprendere nel risarcimento solo la perdita subita e il mancato guadagno qualificabili come conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno.
Il Tribunale chiarisce il regime dell’onere probatorio. Nei giudizi risarcitori davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo si riespande nella sua originaria pienezza per la vicinanza della prova, non trovando applicazione il temperamento del metodo acquisitivo. La parte che invoca il ristoro deve dunque fornire la dimostrazione piena degli elementi costitutivi della pretesa.
Non basta il richiamo alle pronunce che hanno riconosciuto la giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione e ne hanno accertato l’illegittimità, tra cui Cons. Stato n. 3803 del 2019 e TAR Lecce n. 150 del 2020. Quelle decisioni sono state rese in giudizi di annullamento, nei quali il thema decidendum non ha investito, né avrebbe potuto investire, gli elementi dell’illecito aquiliano. La declaratoria di illegittimità non costituisce pertanto pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, anche perché, in assenza di domanda già formulata, l’accertamento sui relativi presupposti non è idoneo al giudicato, come affermato da Ad. Pl. n. 8/2022.
Il Collegio aggiunge un rilievo autonomo. Gli atti di macro-organizzazione, pur incidendo su posizioni di interesse legittimo dei dirigenti, hanno natura di atti generali; risulta difficile sostenere che abbiano arrecato come conseguenza diretta i pregiudizi invocati, senza attribuire valenza causale condizionante ai successivi e autonomi decreti sindacali di conferimento degli incarichi. Questi ultimi, quali atti di gestione del rapporto di lavoro, postulano la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è quindi respinto perché infondato. Il Collegio dispone l’estromissione dall’I.N.P.S. per carenza di legittimazione passiva e compensa tra le parti le spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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