Base d’asta e costo manodopera tra discrezionalità tecnica e verificazione in gara (TAR Puglia n. 280 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscono parametri medi e non vincolanti; il loro scostamento non integra di per sé illegittimità della lex specialis, salvo che la base d’asta non garantisca ragionevolmente la congruità delle offerte. Le valutazioni tecniche sulla determinazione della base d’asta sono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti. L’onere di provare l’abnormità delle regole di gara grava sul ricorrente in termini rigorosi, non essendo sufficienti conteggi unilaterali che dimostrino l’impossibilità di offerta solo per chi li ha predisposti. La verificazione disposta dal giudice, se immune da vizi logici, conferma la congruità della base d’asta.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore uscente del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco, impugna il bando pubblicato il 02.12.2022, con il Disciplinare, il Capitolato e la Relazione generale, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per ventiquattro mesi, per un importo di € 1.446.682,76. La ricorrente contesta l’incongruità del prezzo posto a base d’asta, in particolare il costo del personale, asseritamente inferiore alle tabelle ministeriali e alla precedente gara del 2018.

Il TAR accoglie in fase cautelare l’istanza di sospensione con ordinanza n. 26/2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 657/2023, che sollecita l’approfondimento nel merito. Il Collegio dispone quindi verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata a un delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, per accertare la congruità dell’importo e il rispetto dei limiti salariali minimi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata dalla difesa civica in ragione di un’interdittiva antimafia a carico della ricorrente. Rileva che la società è stata ammessa all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011, con sospensione degli effetti del divieto di contrarre, e che l’interdittiva è sub judice; permane quindi l’interesse strumentale alla riedizione della gara.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le tabelle ministeriali sono parametri medi e non vincolanti: minimi scostamenti non integrano illegittimità, mentre difformità rilevanti possono inficiare la legge di gara solo se la base d’asta non garantisce offerte congrue, secondo il principio espresso da T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 4404 del 2016 e Cons. Stato n. 491/2015.

La verificazione accerta la congruità della voce “personale”, calcolata sulla platea storica invariata (tre part-time e nove full-time) e con le tabelle FISE 2019, parametri ritenuti coerenti con il CCNL di settore. Il Tribunale esclude che le tre unità passate da part-time a full-time dal gestore uscente integrino la platea, mancando autorizzazione del Comune e rilevando che l’art. 32 del Capitolato esclude vincoli per la stazione appaltante; le dichiarazioni sindacali sono mere istanze prive di valore contrattuale.

Quanto al confronto con la gara del 2018, il Collegio ribadisce che le valutazioni sulla base d’asta, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti (Cons. Stato Sez. V n. 6006/2018; Sez. V n. 4081/2017). Il travisamento non si deduce da conteggi unilaterali della ricorrente che dimostrino l’impossibilità di offerta solo per essa. La verificazione evidenzia standards di qualità ridimensionati rispetto al bando precedente e un lieve aumento dell’importo.

Infine, il Tribunale condivide le conclusioni sulla congruità delle voci relative a spese generali e utile d’impresa, nonché sugli oneri della sicurezza da interferenza: la verificazione, sommando le voci del DUVRI e quelle delle tabelle FISE, li ritiene complessivamente adeguati. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese, comprensive del compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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