Ordine di demolizione e diniego di condono in un unico provvedimento cumulativo (TAR Lazio n. 257 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che, dopo aver esaminato e respinto l’istanza di condono, ingiunga la rimozione del manufatto non condonabile integra un provvedimento cumulativo, recante in sé il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione. Il potere repressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né le altre garanzie partecipative, e non impone una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun legittimo affidamento e non innesta un onere di motivazione rafforzata. L’omissione delle garanzie partecipative è comunque irrilevante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, se il privato non allega elementi idonei a orientare diversamente il potere amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Alatri gli ha ingiunto la demolizione di un fabbricato ad uso residenziale su due piani con portico, edificato su suolo di sua proprietà in assenza del titolo edilizio. Secondo la tesi ricorsuale, il provvedimento sarebbe intervenuto in pendenza di una domanda di condono, della quale si sarebbe limitato a rilevare la non accoglibilità per assenza del presupposto temporale.
Il ricorso si fondava su tre motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di motivazione in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 10, 22, 31 e 38 d.P.R. n. 380/2001, con eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, errore sui presupposti e violazione del principio di proporzionalità. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è vincolata e non è assistita da garanzie partecipative, non essendo necessaria la previa comunicazione di avvio. A ciò si aggiunge che, per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, l’omissione del preavviso non produce effetti invalidanti quando l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a determinare un esito favorevole della vigilanza edilizia.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude che il tempo intercorso imponga una motivazione rafforzata. Dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, la giurisprudenza esclude che l’ordinanza tardiva debba motivare sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, che il decorso del tempo radichi un affidamento e che il trasferimento del bene incida sul carattere reale della misura demolitoria.
Sul terzo motivo il Collegio esercita il potere officioso di qualificazione dell’atto, prescindendo da intitolazione e deduzioni delle parti. Dall’esame del contenuto emerge che il Comune ha esaminato l’istanza di condono e l’ha respinta sulla base delle ortofoto del 1988 e del 2003, dalle quali risulta la realizzazione successiva alla data utile per la sanatoria. L’atto va dunque qualificato come provvedimento cumulativo, che incorpora il diniego di condono e l’ordine di demolizione.
La sentenza penale di assoluzione per falsa attestazione della data non inficia tali conclusioni: essa si fonda in larga parte sulla testimonianza del tecnico comunale, secondo cui l’istanza non era ancora definita, ma si tratta di un’opinione del testimone che non toglie valore giuridico alle risultanze dell’atto impugnato.
Anche le censure sulla partecipazione e sulla motivazione del diniego sono respinte. Nei procedimenti di condono, ad istanza di parte, non è richiesta la comunicazione di avvio; il preavviso di rigetto è necessario, ma la sua violazione non determina l’illegittimità se il privato non indica gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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