Progetto individuale di vita del disabile: contenuto minimo e trasporto scolastico gratuito (TAR Lazio n. 256 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 328/2000, predisposto dal Comune d’intesa con l’azienda sanitaria, è illegittimo quando non indica in modo preciso gli obiettivi da perseguire, le modalità e i tempi della loro valutazione, le prestazioni sanitarie da erogare, le attività socio-educative e il responsabile del caso, e quando omette qualsiasi sostegno al caregiver familiare. Il diritto del disabile al trasporto scolastico gratuito sussiste anche per la scuola secondaria superiore e si ricava dalla lettura combinata degli artt. 12, quarto comma, e 13, terzo comma, legge n. 104/1992, nonché dall’art. 28 legge n. 118/1971 come interpretato alla luce della Corte cost. n. 215/1987. Tale diritto non dipende dalla preventiva approvazione del progetto individuale, poiché il PEI e il progetto sono provvedimenti distinti, sia pure coordinati.

Il Fatto

La ricorrente, tutore legale della figlia con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, chiedeva al Comune di Formia l’elaborazione di un progetto individuale di vita che coordinasse gli interventi comunali, sanitari e scolastici. Dopo una lunga fase procedimentale e alcuni solleciti, il Comune consegnava una proposta di progetto, cui seguiva una nota che riteneva non accoglibili le osservazioni della famiglia.

La ricorrente impugnava la proposta e la nota, lamentandone il contenuto generico, l’assenza di sostegno al caregiver, la mancata previsione della terapia occupazionale e l’omessa individuazione del responsabile del progetto. Con motivi aggiunti censurava il PEI dell’a.s. 2022/2023 nella parte in cui escludeva il trasporto scolastico gratuito, riconoscendo solo un rimborso forfettario. Nelle more l’alunna completava il ciclo di studi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’AUSL. L’art. 14, comma 1, legge n. 328/2000 impone al Comune di predisporre il progetto d’intesa con l’azienda sanitaria, sicché il soggetto sanitario non è estraneo alla lite.

Nel merito, il ricorso è accolto. La disciplina nazionale e regionale — in particolare l’art. 9 e l’art. 53, comma 2, legge regionale Lazio n. 11/2016 — esige che il progetto indichi obiettivi, intensità della risposta assistenziale, prestazioni, figure professionali, responsabile del coordinamento e parametri di valutazione. Il provvedimento impugnato è gravemente lacunoso: non precisa obiettivi e tempi di verifica, non declina l’apporto sanitario, non considera la terapia occupazionale suggerita dal Policlinico Gemelli, non prevede alcun supporto all’unica familiare caregiver e non individua il responsabile del progetto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ma accerta incidentalmente, ex art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità degli atti. Richiamando Cons. Stato n. 809/2018 e Cons. Stato n. 2631/2008, e la Corte cost. n. 215/1987, il Collegio afferma che il diritto al trasporto scolastico gratuito va desunto dagli artt. 12 e 13 legge n. 104/1992 e si estende alla scuola superiore, senza distinzione rispetto all’obbligo. La qualificazione della posizione come diritto soggettivo non esclude la giurisdizione amministrativa, rientrando la materia nell’art. 133, lett. c), c.p.a.

Il Collegio ritiene infine priva di fondamento normativo la tesi che subordina il diritto al trasporto alla completa predisposizione del progetto individuale, trattandosi di atti distinti. Il Comune e l’AUSL sono condannati in solido alle spese del ricorso introduttivo; l’Istituto scolastico a quelle dei motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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