Ordine di demolizione e diritto all’abitazione escludono deduzioni di merito in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 22009 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, quali l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. Tali valori giustificano, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che il provvedimento risulti proporzionato rispetto allo scopo perseguito, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Il principio di proporzione impone al giudice interno di concedere all’interessato il tempo per sanare l’illecito o individuare una soluzione abitativa alternativa. La deduzione relativa alla realizzazione di un’alternativa abitativa appartiene al merito e, in carenza di profili di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’annullamento o la revoca dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza di merito, che aveva subordinato la concessa sospensione condizionale della pena all’eliminazione dell’opera abusiva entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. La ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la mancata considerazione degli elementi documentali sulle condizioni dell’immobile e sul proprio stato di salute, nonché l’inosservanza degli artt. 6 e 8 CEDU quali criteri di interpretazione convenzionalmente orientata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio richiama il principio per cui l’ordine di demolizione di un immobile abusivo va eseguito purché proporzionato allo scopo di ripristino dello stato preesistente del territorio, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità.
Nel caso concreto la demolizione riguarda una veranda in cemento armato e un vano di ridotte dimensioni, entrambi costituenti pertinenze dell’abitazione principale. Tali manufatti, come rilevato nel provvedimento impugnato, non precludono in caso di esecuzione l’utilizzo dell’abitazione principale, rispetto alla quale non risultano contestati ulteriori abusi. La stessa natura accessoria dell’opera esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a impedirne l’esecuzione, secondo il precedente Sez. III n. 48021 del 11/09/2019.
Quanto alla deduzione sulla realizzazione di una parete finestrata, prospettata come alternativa non considerata dal consulente, la Corte osserva che essa appartiene al merito e che la motivazione del giudice dell’esecuzione, in assenza di profili di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Collegio richiama inoltre l’orientamento per cui il principio convenzionale di proporzione impone di concedere all’interessato il tempo per sanare l’illecito o individuare una soluzione abitativa alternativa (Sez. III n. 5822 del 18/01/2022). Nel caso di specie, tra il passaggio in giudicato della sentenza e l’avvio dell’esecuzione è intercorso un arco temporale non esiguo, ulteriormente differito per l’espletamento dell’accertamento peritale propedeutico.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dei criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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