Interrogatorio di garanzia e accesso agli atti: nessuna nullità senza esercizio difensivo (Cass. pen. Sez. III n. 30589 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del difensore dell’indagato di accedere alla base probatoria del titolo cautelare deve essere assicurato anche prima dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, mediante il deposito dell’ordinanza, della richiesta del pubblico ministero e degli atti alla stessa relativi, ai sensi degli artt. 293, comma 3, e 294, comma 3, cod. proc. pen. Ove tale accesso non sia negato né compresso, ma semplicemente non esercitato dalla difesa, non si configura alcuna nullità dell’interrogatorio né dell’ordinanza applicativa della misura. L’omesso o invalido interrogatorio di garanzia non determina, infatti, la nullità del provvedimento cautelare, ma incide sulla sua efficacia, e la relativa questione non è deducibile né rilevabile d’ufficio nel procedimento di riesame.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 21 novembre 2024, aveva rigettato l’istanza di riesame e confermato il provvedimento genetico.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: la pretesa nullità dell’interrogatorio di garanzia per mancato avviso di deposito della richiesta e degli atti prima del suo espletamento; la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), 2-ter, e 34 cod. proc. pen.; l’insussistenza delle esigenze cautelari. La questione centrale riguarda la validità dell’interrogatorio svolto prima del deposito degli atti e l’ambito del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ribadisce che è indubbio il diritto della difesa di accedere alla base probatoria del titolo cautelare, da assicurarsi anche prima dell’interrogatorio di garanzia. L’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice di depositare, unitamente all’ordinanza, la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa, in coerenza con l’art. 294, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di ostensibilità degli atti in sede di convalida (Sez. Un. n. 36212 del 2010) e l’apporto della Corte costituzionale (n. 16 del 1999 e n. 424 del 2001), il Collegio sottolinea come il nucleo della disciplina sia la possibilità per il difensore di conoscere direttamente l’integralità degli elementi posti a fondamento della richiesta, a prescindere dalla mediazione illustrativa del pubblico ministero o del giudice. Tale accesso costituisce la base ineludibile di un contraddittorio effettivo.
Nel caso concreto, i diritti all’accesso agli atti, alla richiesta di copia e alla richiesta di differimento dell’interrogatorio non risultano mai negati né compressi, ma neppure mai esercitati dalla difesa: per questa ragione nessuna violazione del diritto costituzionalmente garantito è configurabile.
La Corte osserva inoltre che l’omesso o invalido interrogatorio successivo all’esecuzione della misura non determina alcuna nullità dell’ordinanza applicativa, ma incide sulla sua efficacia. Poiché il riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento e non di quelli incidenti sulla sua persistenza, la questione relativa all’inefficacia per mancanza, tardività o invalidità dell’interrogatorio non è deducibile né rilevabile d’ufficio in quella sede, potendo essere proposta dinanzi al giudice che ha applicato la misura.
Il secondo motivo è giudicato generico, non confrontandosi con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata; l’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione. Quanto all’art. 34 cod. proc. pen., la deduzione resta priva di supporto documentale. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale argomentato in concreto sul pericolo di recidiva. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.