Condono edilizio: limite volumetrico regionale e dichiarazioni non veritiere (TAR Lazio n. 6 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la domanda di sanatoria proposta successivamente all’entrata in vigore della l. r. Lazio n. 12/2004 è disciplinata da tale legge e non dalla disciplina statale richiamata dal d.l. n. 269/2003, con conseguente applicazione del più restrittivo limite volumetrico regionale. Il superamento di tale limite rende il diniego di sanatoria atto vincolato, non emendabile in sede di autotutela per vizi procedimentali. La discrasia tra quanto dichiarato dall’istante e quanto accertato dall’amministrazione, non plausibilmente giustificata, legittima l’annullamento d’ufficio del pregresso provvedimento favorevole senza necessità di osservare le garanzie partecipative, il termine ragionevole e gli incombenti motivazionali dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, per l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso di porzioni di un immobile. Nel 2016 depositava una istanza di rettifica con perizia di parte, attestando una diversa consistenza dell’abuso. Nel 2018 il Comune rilasciava una concessione in sanatoria, mai comunicata all’interessata. Dopo un sopralluogo del 2019 e un preavviso di rigetto, il Comune adottava il diniego di condono, ritenendo tardive le osservazioni della ricorrente e non provato il requisito temporale.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la contraddittorietà rispetto al precedente provvedimento favorevole e l’applicabilità del limite volumetrico statale di 750 mc in luogo di quello regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da due rilievi documentali. Anzitutto, la domanda risale al dicembre 2004, mentre la l. r. Lazio n. 12/2004 è entrata in vigore l’11 novembre 2004, come confermato dall’art. 12 della stessa legge. Non trova quindi applicazione la disciplina transitoria dell’art. 10, comma 1, che riserva il trattamento più favorevole alle sole istanze anteriori. Per il criterio del tempus regit actum, deve applicarsi il limite regionale di 300 mc e non quello statale di 750 mc.
Il limite regionale risulta pacificamente superato: la perizia di parte attesta un volume di 662,77 mc, più del doppio della soglia. Tale rilievo, da solo, sorregge il diniego e consente al Collegio di soprassedere dall’esame delle censure sul requisito temporale.
In secondo luogo, il Collegio rileva la discrasia tra l’originaria istanza e quanto emerso dal sopralluogo, non efficacemente smentita. Tale dichiarazione obiettivamente non veritiera legittima l’annullamento dei precedenti pronunciamenti favorevoli. L’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 consente di superare il termine di dodici mesi, come chiarito dal giudice amministrativo: la falsità, anche per omissione, della prospettazione esclude ogni affidamento legittimo e rende superfluo l’onere motivazionale sull’interesse pubblico, sussistente in re ipsa. Trova inoltre applicazione l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che sancisce la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il Collegio aggiunge che la concessione del 2018, priva di sottoscrizione, va qualificata come provvedimento recettizio: la mancata comunicazione ne ha impedito il perfezionamento. Inoltre l’eventuale annullamento è intervenuto nel rispetto del termine di dieci mesi. Infine, il diniego costituisce atto vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990: la violazione delle norme sul procedimento, incluso l’art. 10-bis, non rende annullabile un provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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