Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel termine di esecuzione (TAR Lombardia n. 2230 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e la condanna a darvi piena esecuzione, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, è nominato un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. Sussistono i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può ritenersi manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali.

Il Fatto

Un’insegnante ha prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Con sentenza n. 4282/2024 del 2 ottobre 2024 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese.

Poiché la pronuncia non è stata eseguita spontaneamente, l’interessata ha proposto giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza del Tribunale di Milano. La pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 4 ottobre 2024.

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, anche per le spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta entro i successivi novanta giorni, nominato nel Direttore generale competente o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015, ne consente la fissazione su richiesta di parte salvo che sia manifestamente iniqua. Il termine finale è individuato nel momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, pur non avendo adempiuto, non disporrà più del potere perché trasferito al commissario. La misura è calcolata in una percentuale giornaliera della somma liquidata, comprensiva di capitale e spese di giudizio ed esclusi interessi, i.v.a. e contributi, fissata nel saggio d’interesse legale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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