Opere difformi dalla CILA e natura permanente dell’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 1624 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione relativo ad opere realizzate in difformità dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. In materia di repressione degli abusi edilizi non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, ed è sufficiente l’individuazione puntuale degli abusi commessi. L’illecito edilizio ha natura permanente e di esso risponde anche l’acquirente che non abbia commesso l’abuso. Qualora le opere siano tra loro connesse in un intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, non potendosi distinguere tra opere soggette a permesso di costruire e opere a diverso regime.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Villaggio Salice del Comune di Messina, ha impugnato l’ordine di sospensione e demolizione adottato il 28 settembre 2023 per opere eseguite in difformità dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata. L’amministrazione aveva contestato partizioni interne al piano sottotetto, interventi di sistemazione esterna, difformità della linea di confine rispetto agli elaborati grafici e un manufatto descritto come deposito al piano terreno, con dimensioni e accessi diversi da quelli rappresentati, oltre a opere configuranti cambio di destinazione d’uso del sottotetto da deposito ad abitativo.

Il ricorrente ha dedotto l’indeterminatezza dell’ordine, l’estraneità delle opere alla comunicazione, la preesistenza delle partizioni rispetto all’acquisto, la violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 7 della legge n. 47/1985, la mancata partecipazione al procedimento e l’inerzia sull’istanza di accesso. Il Comune ha chiesto il rigetto, richiamando il sopralluogo dell’8 settembre 2023, il verbale e la successiva dichiarazione di inefficacia della comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, depositata per l’avvio di interlocuzioni stragiudiziali: l’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm. limita il rinvio a casi eccezionali e l’eventuale composizione della controversia non è inibita dalla pronuncia del giudice.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Comune ha descritto puntualmente gli interventi abusivi e ha chiarito che essi non erano contemplati nella comunicazione. In relazione alle opere non coperte da alcun titolo edilizio devono adottarsi provvedimenti repressivi, incluso l’ordine di ripristino quando per la loro realizzazione sia prescritto il permesso di costruire, essendo intervenuti un incremento volumetrico e un mutamento della destinazione d’uso.

Richiamando il Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021, il Tribunale ha precisato che, quando le opere sono connesse in un intervento unitario, si procede all’integrale ripristino mediante demolizione di tutte le opere abusive, non potendosi distinguere tra singole opere soggette a titoli diversi. All’eccezione sulla preesistenza delle partizioni interne ha opposto che la circostanza non è stata documentata e che l’illecito edilizio è a natura permanente, con responsabilità anche dell’acquirente; l’estraneità alla comunicazione, inoltre, conferma l’assenza di titolo. Priva di prova è risultata la contestazione sull’inesistenza del deposito al piano terreno, smentita dal verbale di accertamento fidefaciente.

Sugli altri motivi, il Collegio ha ribadito che in materia di repressione degli abusi edilizi gli atti sono vincolati e non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9 e altre pronunce. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e sufficiente la sola individuazione degli abusi. Quanto alla motivazione per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, è sufficiente la disponibilità degli atti. Sull’accesso, il ricorrente avrebbe dovuto contestare il diniego tacito nelle forme dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. amm. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese in complessivi € 1.900,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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