Prova della titolarità del diritto reale e legittimazione al ricorso espropriativo (TAR Sicilia n. 1625 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso contro la procedura espropriativa presuppone la titolarità del diritto reale sul bene inciso. La prova di tale titolarità è interamente nella disponibilità di chi la afferma e deve essere fornita, a pena di inammissibilità del gravame, entro il termine utile per l’udienza di discussione nel merito. Non è sufficiente la sola affermazione della proprietà contenuta nell’atto introduttivo. Il ricorrente che deduca l’illegittimità dell’occupazione sine titulo e invochi la restituzione o l’acquisizione sanante deve quindi documentare la propria posizione dominicale. In difetto, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la deliberazione con cui, nel 1980, il Comune dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Seguivano il decreto sindacale di occupazione d’urgenza e l’immissione in possesso del 1981. L’opera veniva realizzata, ma la procedura ablativa non si concludeva: nessun decreto di esproprio, nessuna indennità corrisposta.

Da qui la domanda di annullamento, di accertamento dell’illegittimità dell’intera procedura espropriativa, di condanna alla restituzione del bene e al risarcimento del danno da occupazione illegittima, in alternativa all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001. Il Comune si costituisce eccependo, tra l’altro, la carenza di interesse e l’usucapione.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il difensore dell’Ente locale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della legittimazione: il ricorrente non avrebbe documentato la titolarità del diritto reale presupposto. Parte ricorrente chiede un rinvio per produrre la documentazione, ma l’Amministrazione si oppone e la causa viene trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene l’eccezione fondata. Richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la prova del diritto reale, la cui titolarità costituisce il presupposto della legittimazione al ricorso, è interamente nella disponibilità di chi la dichiara e va fornita, a pena di inammissibilità, entro il termine utile per l’udienza di discussione nel merito. Il riferimento è alle sentenze n. 229/2008, n. 648/2008 e n. 1381/2007 dello stesso Tribunale.

La regola processuale è netta: chi agisce contro l’espropriazione deve dimostrare la propria posizione sul bene già nel perimetro temporale del giudizio di merito, senza che la sola prospettazione della qualità di proprietario basti a radicare la legittimazione. La richiesta di rinvio avanzata in udienza non sana la carenza, perché la prova doveva essere già disponibile entro quel termine.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese processuali, ravvisandone l’equità. La domanda di restituzione, di risarcimento e, in alternativa, di acquisizione sanante resta così assorbita dalla decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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