Ordine di demolizione e sanatoria edilizia: onere di allegazione e prevedibilità (Cass. pen. Sez. III n. 41201 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione dell’ordine di demolizione di opera abusiva, il giudice dell’esecuzione può rigettare l’istanza di revoca o sospensione quando il diniego del permesso di costruire in sanatoria e i vincoli paesaggistici e ambientali gravanti sull’area rendono l’opera non condonabile. La sospensione presuppone la ragionevole prevedibilità di un provvedimento amministrativo incompatibile con l’ordine: se tale esito è già stato escluso, la valutazione di prevedibilità è compiuta con esito negativo. La richiesta di assumere prove non è proponibile in sede esecutiva, neppure se la prova è qualificata come decisiva, essendo estranea al giudizio dibattimentale.

Il Fatto

La ricorrente è interessata a una procedura di esecuzione davanti alla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, relativa all’ordine di demolizione di un manufatto oggetto di una precedente sentenza della medesima Corte territoriale, divenuta irrevocabile. Con l’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di revoca e/o sospensione dell’ordine, presentata sul presupposto di due istanze amministrative: un’istanza di condono edilizio ex legge n. 326 del 2003, non ancora definita con diniego espresso, e un’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Avverso tale ordinanza la ricorrente propone ricorso per cassazione con una premessa in fatto e due motivi, deducendo l’omessa istruttoria sull’istanza di condono e la mancata valutazione della ragionevole prevedibilità del provvedimento amministrativo favorevole.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente la censura sull’omessa istruttoria e quella sul difetto di motivazione. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che dal provvedimento di diniego del permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 emergeva che l’intervento non rientra tra quelli per cui il permesso è concedibile, poiché l’intero territorio comunale è soggetto a vincolo paesaggistico e la compatibilità paesaggistica è ammessa solo per lavori privi di difformità dall’autorizzazione e non comportanti nuove superfici o volumi. Da qui il rigetto dell’istanza di sospensione o revoca e la superfluità dell’esame del responsabile dell’Ufficio tecnico.

Sul piano processuale, il Collegio osserva che la ricorrente, pur deducendo il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta in sostanza la mancata assunzione di una prova. Si tratta di censura non proponibile in sede esecutiva, neppure se la prova fosse decisiva, essendo estranea al giudizio dibattimentale, secondo il richiamo di Sez. I n. 38947 del 2008.

Nel merito, la Corte esclude la motivazione apparente o illogica: le risultanze acquisite sull’istanza di permesso rendevano superfluo ascoltare il funzionario comunale, essendo già evidenziata la non condonabilità dell’opera per la sua natura e per la presenza di vincoli. Il diniego già emesso rende superflua ogni ulteriore valutazione sulla doppia conformità, mentre la sanatoria ex legge n. 326 del 2003 è esclusa trattandosi di nuova costruzione in zona vincolata, come affermato in Sez. III n. 40676 del 2016.

Quanto al secondo motivo, le doglianze sulla mancata valutazione della “ragionevole prevedibilità del breve lasso temporale” sono giudicate ripetitive del primo motivo. Poiché la natura dell’opera e i vincoli ostano alla definizione favorevole di entrambe le istanze, la Corte ritiene che la valutazione di prevedibilità di un provvedimento incompatibile con l’ordine sia stata effettuata, con esito negativo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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