Confisca prevenzione beni fittiziamente intestati ricorso inammissibile per negato rapporto fiduciario (Cass. pen. Sez. 1 n. 4621 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, la confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi configura una ipotesi in cui il ricorso per cassazione del proposto è inammissibile per carenza di interesse qualora si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario. Al contrario, è ammissibile il ricorso di chi, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore di un interesse proprio all’accertamento della mancanza delle condizioni legittimanti la misura. Il terzo interessato dal provvedimento ablativo, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., e il ricorso proposto senza tale procura è inammissibile, senza possibilità di regolarizzazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, sezione misure di prevenzione, rigettava l’appello avverso il decreto del Tribunale di Messina che aveva disposto la confisca, nei confronti di un soggetto e della moglie, di un manufatto edilizio e di due terreni agricoli, ritenuti solo formalmente intestati alla donna. Il provvedimento si fondava sui plurimi indicatori della pericolosità qualificata dell’uomo, vicino alla famiglia mafiosa barcellonese, e sulla derivazione illecita dei beni, acquistati con provvista del proposto nonostante le modeste entrate della moglie.
Avverso il decreto della Corte territoriale proponevano ricorso per cassazione sia l’uomo sia la moglie, deducendo la violazione degli artt. 24, 27 e 41 Cost. e degli artt. 20, 24 e 26 del d.lgs. n. 159/2011. La difesa contestava il sillogismo per cui l’appartenenza al sodalizio criminoso comportasse automaticamente la riconducibilità all’uomo degli immobili intestati alla moglie, insistendo sulla titolarità effettiva di quest’ultima e sulla capienza del suo patrimonio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato la posizione della ricorrente, terza interessata, rilevando che il difensore si era qualificato unicamente come difensore di fiducia senza allegare la procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen. per coloro che, come la terza interessata, sono portatori di interessi meramente civilistici. richiamando il principio per cui, in tale evenienza, il ricorso è inammissibile e non è applicabile la regola di regolarizzazione del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
Quanto alla posizione del proposto, la Corte ha applicato il principio di diritto per cui, in caso di confisca di bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile il ricorso che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario. Infatti, il proposto che nega la fittizia intestazione non è portatore di un interesse concreto e attuale a contestare la misura, poiché l’eventuale accoglimento della sua tesi non determinerebbe l’annullamento della confisca, ma solo la differente individuazione del soggetto colpito.
Nella specie, l’unica tesi difensiva del proposto era proprio quella della effettiva titolarità dei beni in capo alla moglie, sostenuta anche dalla documentazione prodotta a dimostrare la capacità patrimoniale della donna. Non avendo mai allegato di aver acquistato i beni con provvista lecita, né contestato la propria pericolosità sociale, il ricorrente non aveva interesse all’impugnazione. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.