L’Organismo Congressuale Forense non ha autonoma legittimazione a impugnare i regolamenti sull’equo compenso (TAR Lazio n. 13975 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) non è un ente esponenziale degli interessi collettivi dell’intera Avvocatura dotato di un autonomo e generalizzato potere di azione in sede giurisdizionale. Esso è organo di attuazione dei deliberati del Congresso nazionale forense, con funzioni circoscritte al solco tracciato dall’assise congressuale. Ne consegue che l’O.C.F. può agire in giudizio solo quando la sua iniziativa sia sorretta da un specifico deliberato congressuale che lo autorizzi espressamente a impugnare determinati atti o provvedimenti, non essendo sufficiente un generico mandato a intervenire nei confronti di Parlamento e Governo per sollecitare riforme legislative. L’eventuale impugnativa proposta al di fuori di tale perimetro è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, atteso che i principi elaborati in tema di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi non sono automaticamente estendibili all’O.C.F., la cui veste istituzionale è quella di mero braccio operativo del Congresso.
Il Fatto
L’Organismo Congressuale Forense ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la Disposizione n. 176 del 3 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. Il ricorrente, agendo in veste di organo di rappresentanza politica dell’Avvocatura, ha dedotto plurime censure, concernenti la limitazione dell’iscrizione a un solo distretto di Corte d’Appello, i requisiti ostativi legati a presunti conflitti di interesse, la sproporzione dei criteri di accesso e l’illegittimità del sistema di compensi e rimborsi previsti dal regolamento, asseritamente lesivo dell’equo compenso.
L’Agenzia si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, mentre la parte ha rinunciato all’istanza cautelare, prendendo atto dell’impegno dell’Amministrazione a non rendere operativo il regolamento fino alla definizione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire. L’indagine muove dal disposto dell’art. 39 della legge n. 247/2012, che qualifica il Congresso nazionale forense come la massima assise dell’Avvocatura e attribuisce all’O.C.F. la funzione di dare attuazione ai relativi deliberati. Il richiamo all’art. 6, comma 2, dello Statuto del Congresso conferma che l’O.C.F. agisce a tutela degli interessi dell’Avvocatura pur sempre in qualità di organo esecutivo, il cui operato resta confinato nel solco delle determinazioni congressuali.
Da tale quadro normativo e statutario la Corte ha tratto il principio per cui all’organismo non è riconosciuto un potere di azione generalizzato e autonomo, né è possibile estendere in via automatica i canoni giurisprudenziali elaborati per gli enti esponenziali di categorie professionali. Nel caso di specie, i deliberati congressuali prodotti (mozioni nn. 83 e 93 del XXXV Congresso di Lecce del 2022) contenevano un mandato generico a intervenire nei confronti di Parlamento e Governo per sollecitare l’approvazione di disposizioni in materia di equo compenso, ma non anche un’autorizzazione a impugnare in sede giurisdizionale specifici provvedimenti, come il regolamento ADER, adottato peraltro tre anni dopo le mozioni.
La Corte ha inoltre evidenziato come le censure svolte dal ricorrente non si limitassero al profilo economico dell’equo compenso, ma investissero anche aspetti organizzativi e requisiti di accesso all’elenco, ulteriormente confermando l’assenza di uno specifico mandato congressuale.
La sentenza dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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