Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità: il giudice non può sostituirsi al ricorrente (TAR Puglia n. 154 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Vige, infatti, il principio dispositivo in senso ampio, in base al quale la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. In tal caso, il giudice può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza possibilità di pronuncia nel merito.
Il Fatto
I ricorrenti avevano adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti a seguito di provvedimenti e comportamenti illegittimi dell’amministrazione, che avrebbero determinato la mancata o ritardata stipula della convenzione attuativa di un Piano di lottizzazione e la conseguente mancata vendita dei suoli di proprietà. La domanda risarcitoria si inseriva in un contenzioso risalente tra l’amministrazione comunale e i soggetti succedutisi nella proprietà delle aree, che avevano già promosso azioni per l’esecuzione del progetto di lottizzazione edilizia.
In data 17 dicembre 2025, i ricorrenti depositavano una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria con spese compensate. L’amministrazione comunale, costituitasi con memoria, chiedeva invece la condanna di controparte alle spese di lite, deducendo l’infondatezza delle pretese azionate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i ricorrenti avevano reso una dichiarazione espressa di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha affermato che tale dichiarazione non può essere sindacata dal giudice, il quale non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio. Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento della decisione.
La giurisprudenza citata, tra cui T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2025 n. 10913 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 1 luglio 2025, n. 1138, conferma che il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, può esclusivamente adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerato che le difese spiegate dall’amministrazione resistente erano successive alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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