Ordine di servizio illegittimo non disapplicabile in sede disciplinare (TAR Marche n. 836 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che ritenga illegittimo un ordine di servizio recante la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale è tenuto a impugnarlo tempestivamente davanti al giudice amministrativo. Trattandosi di provvedimento organizzativo rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, lo stesso non può essere disapplicato in via incidentale nel giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare. Il diritto di rimostranza ex art. 7, comma 3, lett. h), d.P.R. n. 64/2012 opera solo quando l’esecuzione dell’ordine possa esporre il dipendente a conseguenze penali, civili o contabili, non quando l’ordine incida soltanto sull’organizzazione del servizio. Il principio di buona fede ex art. 1 legge n. 241/1990 impone al dipendente di verificare la perdurante vigenza degli ordini di turnazione, non potendosi ammettere che si faccia giustizia da solo.
Il Fatto
Un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso un Comando provinciale, ha impugnato davanti al TAR Marche il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno. L’addebito riguardava la mancata presentazione al lavoro in due giornate di sabato comprese nel periodo di ferie continuative autorizzate.
Il ricorrente ha sostenuto che il sabato non era giorno lavorativo secondo l’articolazione ordinaria su cinque giorni e che l’autorizzazione delle ferie aveva implicitamente superato l’ordine di servizio istitutivo delle turnazioni. Ha inoltre dedotto la disparità di trattamento rispetto a un collega, la cui posizione sarebbe stata sanata d’ufficio dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una premessa di ordine processuale. Nella vicenda sono ravvisabili due distinti provvedimenti: l’ordine di servizio che ha modificato l’articolazione settimanale dell’orario e quello che ha dettato la turnazione dei sabati. Entrambi, ove ritenuti illegittimi, andavano impugnati tempestivamente, poiché il giudice amministrativo non può disapplicarli in sede di delibazione della sanzione disciplinare.
Il TAR esclude poi che il ricorrente potesse invocare il diritto di rimostranza. Tale istituto viene in rilievo solo quando l’ordine illegittimo esponga il dipendente a conseguenze pregiudizievoli di natura penale, civile o contabile. Nella specie, l’articolazione dell’orario su sei giorni avrebbe potuto riflettersi negativamente, semmai, sul comandante che lo aveva disposto.
Il Collegio ritiene il funzionario quantomeno negligente. Egli non poteva confidare nella automatica caducazione dell’ordine di servizio per effetto dell’accoglimento dell’istanza di ferie. Considerata l’anzianità e il ruolo, avrebbe dovuto verificare per le vie brevi la perdurante vigenza del provvedimento organizzativo. Del resto, l’accettazione senza contestazioni dell’esclusione delle ferie in due giornate infrasettimanali dimostrava la sua piena consapevolezza della possibilità di frazionamento del congedo.
Nel merito delle censure, il TAR osserva che gli artt. 23 e 24 del c.c.n.l. di categoria, pur fissando l’orario ordinario su cinque giorni, consentono all’art. 24, comma 2, di modificare l’articolazione per esigenze organizzative o necessità del personale. La misura trovava giustificazione nel pensionamento di un funzionario e nella necessità di assicurare il servizio di guardia, ed era stata portata preventivamente a conoscenza delle organizzazioni sindacali, che non avevano chiesto la concertazione.
Quanto alla disparità di trattamento, la censura è infondata: il collega non era comandato di servizio nel sabato contestato, avendo svolto i propri turni in altre date, e la sua inclusione tra i giorni di ferie risaliva al medesimo ordine di servizio di giugno. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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