Obbligo di riesame del divieto di detenzione armi e diniego apodittico (TAR Puglia n. 144 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una misura interdittiva adottata ex art. 39 T.u.l.p.s. vanta un interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall’Amministrazione il riesame della propria posizione quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento del provvedimento e sia decorso un ragionevole lasso di tempo dall’adozione dello stesso. La misura preventiva, configurando un vincolo sine die, deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento. È illegittimo il diniego che, in presenza di sopravvenienze favorevoli, si traduca in una conferma automatica e apodittica del provvedimento originario, senza adeguata motivazione. Parimenti vietato è il diniego aprioristico allorché sui fatti contestati sia intervenuta pronuncia di estinzione del reato, non essendo preclusa la valutazione delle condotte successive ai fini del giudizio prognostico di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, era destinatario nel 1998 di un provvedimento ex art. 39 T.u.l.p.s., revocato dal Prefetto nel 2008. Nel 2016 il Prefetto adottava un nuovo decreto inibitorio, fondato su precedenti condanne e su un deferimento all’autorità giudiziaria per minaccia grave. Sulla base di elementi sopravvenuti e del lungo tempo decorso, l’interessato presentava istanza di riesame.

La Prefettura, con provvedimento del 1° dicembre 2022, comunicava la insussistenza dei presupposti per il riesame, in assenza di un mutamento sostanziale delle circostanze, e confermava il decreto del 2016. Il ricorrente impugnava il diniego, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento motivato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità dell’istanza di accesso documentale, per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente, e passa all’esame del ricorso principale, che ritiene ammissibile e fondato.

Il TAR osserva che, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, risulta trasmessa un’aggiornata informativa dei Carabinieri. Le note del Comando provinciale danno atto che l’interessato, negli ultimi anni, non ha dato adito a rilievi; la nota della Stazione di Carapelle richiama l’assoluzione e l’avvenuta riabilitazione per i reati precedenti. A tali elementi si aggiungono la sentenza assolutoria del Tribunale del 2018, perché il fatto non sussiste, e il provvedimento della Corte d’Appello che ha dichiarato l’estinzione delle condanne.

Il Collegio richiama la giurisprudenza su fattispecie analoghe (T.a.r. Sicilia n. 508 del 2019 e T.a.r. Campania n. 2859 del 2015) e afferma la necessità di un’interpretazione dell’art. 39 T.u.l.p.s. che contemperi i contrapposti interessi. Entrambi i presupposti del riesame — mutamento sostanziale delle circostanze e decorso di un ragionevole lasso di tempo — si riscontrano nel caso concreto.

Trova applicazione il principio del Consiglio di Stato (Sez. III n. 6457 del 2019; Sez. III n. 924 del 2020), secondo cui è vietato ogni diniego automatico quando sui fatti contestati sia intervenuta l’estinzione del reato, non essendo preclusa la valutazione delle condotte successive. La Prefettura ha adottato un provvedimento troppo laconico, immotivato e apodittico, fondato sull’erronea locuzione di assenza di presupposti per il riesame.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, salva la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono compensate per la particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *