Revoca della parità scolastica solo per gravi e non sanate irregolarità (TAR Piemonte n. 1721 del 25.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento della parità scolastica costituisce una extrema ratio, adottabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo a fronte della irrimediabile perdita dei requisiti di parità o in presenza di gravi irregolarità di funzionamento che incidano su aspetti essenziali del servizio, in termini di idoneità e sicurezza delle strutture e di adeguatezza e qualità dell’offerta didattica. Il numero esiguo di docenti abilitati non è, di per sé, giusto motivo di revoca, tenuto conto della difficoltà di reperimento del personale e del dovere di collaborazione dell’Amministrazione. La presenza di classi articolate rientra nell’autonomia didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche e non è vietata in sé. Il fenomeno della piramide rovesciata è mero indice presuntivo e deve essere avvalorato da ulteriori elementi istruttivi.

Il Fatto

La ricorrente è una scuola paritaria di secondo grado che ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha revocato, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, il riconoscimento della parità scolastica in relazione ai tre indirizzi di studio offerti. La revoca è stata preceduta da visite ispettive, da un preavviso e dalle osservazioni della scuola.

La ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta, la genericità delle contestazioni e l’insussistenza, la sanatoria o la non gravità delle irregolarità residue. Con ordinanza n. 446 del 24.09.2025 l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della parità scolastica, fondata sull’art. 33 Cost., e dal costante potere di vigilanza dell’Amministrazione, da esercitarsi in un contraddittorio rafforzato. La revoca impatta su plurimi diritti costituzionali, sia della scuola privata (art. 33 e 41 Cost.) sia degli studenti (art. 34 Cost.), e riduce l’offerta formativa del sistema nazionale di istruzione.

Su tale premessa il Tribunale accoglie il terzo motivo. Quanto al personale, l’art. 1, comma 4, lett. g), della L. 62/2000 richiede docenti abilitati, ma la nota ministeriale prot. 101604 del 28.07.2023 consente l’impiego di docenti non abilitati con almeno tre anni di servizio; l’Amministrazione è venuta meno al dovere di collaborazione di cui all’art. 6.5 del D.M. 83/2008. La contestazione sui titoli inidonei riguarda quattro docenti su ventidue e non è stata affrontata in modo specifico nel provvedimento finale.

Le irregolarità sull’educazione civica e sulla pubblicazione del P.T.O.F. risultano sanate. Il superamento della capienza delle aule è marginale e contenuto nel limite del 10% di cui all’art. 9 del D.M. 331/1998. L’iscrizione contestata è superata dalla sentenza del Cons. Stato, Sez. VII, n. 3250 del 09.04.2024, che ha annullato l’art. 4 del D.M. 5/2021, e dall’avvenuto svolgimento dell’esame integrativo.

Le classi articolate trovano copertura nell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 275/1999. Le ulteriori criticità, dalla sicurezza del cortile alle ore di straordinario, risultano sanate. Il fenomeno della piramide rovesciata non integra alcuna violazione normativa e, nel caso concreto, non è confermato da elementi istruttivi ulteriori. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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